Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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dell’Assemblea federale). L’atto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost..

5.5 Delega di competenze normative

Secondo l’articolo 182 capoverso 1 Cost., il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. Il presente disegno di legge impone al Consiglio federale di emanare disposizioni di esecuzione della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto. Nella misura in cui siano necessarie ulteriori disposizioni di esecuzione, la competenza regolamentare del Consiglio federale discende dalla sua competenza di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.).

Per quanto riguarda le competenze normative delegate al Consiglio federale, si tratta di disposizioni di dettaglio il cui inserimento nella legge non sarebbe conforme al rango della stessa. Si tratta segnatamente dei seguenti ambiti:

– articolo 4 capoverso 3: disciplinamento dei dettagli relativi alla compensazione delle perdite di imposta da parte dei Comuni di Samnaun e Valsot a seguito del campo d’applicazione ristretto della legge nelle valli di Samnaun e Sampuoir.

– articolo 21 capoverso 7: in virtù della norma di delega, il Consiglio federale definirà più precisamente gli istituti di formazione e di ricerca;

– articolo 23a capoverso 3: il Consiglio federale decide quali oggetti sono considerati oggetti d’arte, pezzi da collezione e antichità. Al riguardo si orienta prevalentemente alla definizione valida sino al 31 dicembre 2009 contenuta nell’articolo 11 dell’ordinanza del 29 marzo 200043 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (vOLIVA);

– articolo 23a capoverso 4: il Consiglio federale emana le necessarie normative in cui definisce i presupposti per l’acquisto a un prezzo complessivo di oggetti d’arte, pezzi da collezione e antichità. Al riguardo si orienta alla definizione valida sino al 31 dicembre 2009 (art. 13 vOLIVA);

– articolo 76a capoverso 6: il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione, che per motivi legislativi non devono essere disciplinate a livello di legge. Tra queste rientrano in particolare il trattamento dei dati, la durata di conservazione nonché l’archiviazione e la distruzione dei dati;

– articolo 107 capoverso 1 lettera c e 2: il Consiglio federale disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni eseguite a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate.

43 RU 2000 1347