Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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zioni sono ipotizzabili sia tra Cantoni sia tra Comuni. Sarebbe quindi possibile, ad esempio, che più Cantoni fondino assieme una scuola universitaria professionale, cosicché le prestazioni dei Cantoni interessati alla scuola universitaria professionale e viceversa sarebbero escluse dall’imposta. In tal modo l’imposta sul valore aggiunto non avrebbe più alcun influsso sull’impostazione giuridica di queste collaborazioni.

Inoltre, Cantoni e Comuni verrebbero sgravati in quanto la messa a disposizione di personale da parte delle collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche sarebbe esclusa dall’imposta secondo il nuovo articolo 21 capoverso 2 numero 28bis AP-LIVA.

Per contro i Cantoni dovrebbero sopportare un onere supplementare dovuto al fatto che la locazione di posti destinati all’uso comune per il parcheggio di veicoli, sinora esclusa dall’imposta, diverrà imponibile. Tuttavia, i Comuni sono liberi di trasferire ai clienti l’imposta sul valore aggiunto che ne risulta.

Nel complesso i Cantoni dovrebbero ottenere uno sgravio di circa 5 milioni di franchi, mentre i Comuni dovrebbero sopportare un onere supplementare di alcuni milioni di franchi. Se l’imposta sul valore aggiunto sulla locazione di parcheggi viene trasferita ai clienti, anche i Cantoni potrebbero contare su uno sgravio di circa 5 milioni di franchi.

3.4 Ripercussioni per le assicurazioni sociali

Oltre alla cassa generale della Confederazione, anche l’AVS e l’AI beneficerebbero delle maggiori entrate annue di circa 133 milioni di franchi del progetto. Per il Fondo AVS risulterebbero maggiori entrate di circa 14 milioni di franchi mentre per il Fondo AI – limitato fino alla fine del 2017 – circa 7 milioni di franchi.

3.5 Ripercussioni per l’economia

Tra le singole modifiche di legge, solo la nuova normativa sull’assoggettamento secondo l’articolo 10 AP-LIVA si ripercuote sull’economia nazionale. Le imprese estere che non hanno sede o stabilimento d’impresa in territorio svizzero saranno di principio assoggettate all’IVA già a partire dal primo franco di cifra d’affari derivante da prestazioni eseguite in territorio svizzero. In tal modo gli svantaggi concorrenziali delle imprese nazionali vengono eliminati e il valore aggiunto sul territorio svizzero sarà interamente tassato. Soprattutto nelle regioni di frontiera, ciò dovrebbe ripercuotersi positivamente sull’economia in generale e sugli artigiani indigeni in particolare.

3.6 Ripercussioni per le economie domestiche private

Le economie domestiche sono toccate dal progetto solo in misura limitata. Dovrebbero sopportare maggiori oneri le economie domestiche che sinora hanno potuto acquistare prestazioni esenti da imposta eseguite da imprese estere, dato che questi acquisti non superavano i 10 000 franchi all’anno. In seguito alla nuova normativa sull’assoggettamento secondo l’articolo 10 AP-LIVA, in futuro le imprese estere