Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo
5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera
In considerazione del fatto che la Svizzera non è membro dell’Unione europea e non ha ripreso la direttiva sul sistema di imposta sul valore aggiunto applicabile nell’UE, tale direttiva non si applica in Svizzera. Il nostro Paese può dunque continuare a strutturare in maniera autonoma la sua legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. Gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE riguardano l’IVA soltanto nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria. Queste disposizioni non vengono modificate dal progetto. Tuttavia, a seguito della nuova normativa sull’assoggettamento bisogna attendersi un chiaro aumento delle domande di assistenza giudiziaria e amministrativa da parte della Svizzera verso gli Stati dell’UE e viceversa.
La nuova normativa sull’assoggettamento secondo l’articolo 10 AP-LIVA deve essere compatibile con gli impegni contratti dalla Svizzera nell’ambito dell’OMC. Questa fattispecie è garantita nella misura in cui le imprese nazionali ed estere sono trattate allo stesso modo.
In questo contesto occorre inoltre menzionare il Trattato del 28 ottobre 199441 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’IVA nel Principato del Liechtenstein. In virtù di questo Trattato, il Principato del Liechtenstein – che unitamente alla Svizzera costituisce un unico territorio doganale– riprende la legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. L’obiettivo del Trattato è di garantire una normativa, un’interpretazione e un’esecuzione uniformi dell’imposta sul valore aggiunto in entrambi i Paesi. Il Trattato conserva la sua validità a condizione che non venga denunciato da una delle due Parti contraenti. Conformemente al Trattato, il Principato del Liechtenstein dovrà adeguare la sua legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto alla revisione della LIVA svizzera.
Inoltre, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sussiste il Trattato del 23 novembre 196442 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero. Secondo questo Trattato, nel Comune germanico di Büsingen si applica la legislazione svizzera in materia di imposta svizzera sul valore aggiunto; in altri termini la Svizzera riscuote anche sul territorio del Comune di Büsingen l’IVA sulle importazioni e sulle prestazioni ivi fornite. In compenso la Svizzera partecipa con un quota del suo gettito di imposta sul valore aggiunto agli oneri speciali del Comune di Büsingen, rispettivamente della sua popolazione. Il Trattato conserva la sua validità a meno che non venga denunciato da una delle Parti contraenti.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto prepara una revisione della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto e riguarda quindi disposizioni importanti contenenti norme di diritto, che ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera d Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione della legge discende dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa