Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 6 pagine

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Articolo 2 Dipartimento federale competente

ZH fa notare che la SEFRI è correttamente indicata come ufficio federale competente. La gestione degli affari dovrebbe però essere affidata al Segretario di Stato e non (come informavano le News SEFRI di marzo 2014) al settore Scuole universitarie. Una scelta del genere non tiene conto dell’esigenza di collaborare in maniera più stretta e diretta con i Cantoni e viene quindi respinta. NE rimanda al suo parere riguardante il Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (i Cantoni dovrebbero essere coinvolti nella preparazione delle decisioni).

SO si stupisce che il Segretariato generale della Conferenza universitaria svizzera (CUS) venga integrato nel settore Scuole universitarie della SEFRI. All’attuazione della LPSU le università, e con esse i Cantoni universitari, sarebbero privilegiate rispetto ai «nuovi» tipi di scuole universitarie (scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche); ciò sarebbe in contrasto con l’obiettivo della Confederazione formulato nella LPSU di creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipi diverso e, in definitiva, non porterebbe a un reale cambiamento. Anche FWD teme che l’integrazione del Segretariato generale della CUS possa far prevalere gli interessi delle università e dei politecnici su quelli delle SUP. Osserva inoltre che la SEFRI dovrebbe tener conto delle esigenze delle SUP anche per quanto riguarda l’occupazione dei posti.

VD nota che i titoli in francese e in italiano, «Département compétent» e «Dipartimento federale competente», vanno uniformati al tedesco che parla di «Ufficio federale competente». VD esprime il suo disappunto per l’attribuzione della gestione degli affari alla SEFRI e non al Dipartimento.

TI e CRUS approvano il fatto che la SEFRI sia incaricata di gestire gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Articolo 4 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli

Il Consiglio dei PF suggerisce di integrare il commento dell’articolo 4 in relazione all’articolo 6. Va stabilito espressamente che le formazioni equivalenti alle quali si applicano le stesse scadenze per quanto riguarda l’entrata in vigore della LPSU devono essere riconosciute allo stesso modo dalla Confederazione, a prescindere dal fatto che il titolo sia stato prima conseguito presso una SSS e trasformato in seguito in un titolo SUP o che il titolo sia stato conseguito presso una SUP e in seguito riconosciuto dalla Confederazione sulla base dell’articolo 6 e dotato di un titolo protetto. In tal modo si assicura che questo aspetto sia considerato al momento della trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali secondo l’articolo 4 capoverso 1.

Articolo 5 Campi specifici delle scuole universitarie professionali e relativi cicli di studio con bachelor

Per ZH la formulazione non è del tutto comprensibile, il commento è comunque chiarificatore.

Per KFH e CRUS senso e scopo di questo articolo risultano solo in maniera indiretta. Ritengono che nella sua attuale formulazione l’articolo 5 non sia conforme agli obiettivi della LPSU. Quest’ultima permette alle SUP di introdurre direttamente nuovi cicli di studio, d’intesa con i loro enti responsabili, senza farne richiesta al Consiglio delle scuole universitarie e senza dover aspettare che quest’ultimo intervenga per emanare disposizioni di ammissione che derogano alle disposizioni vigenti o per approvare l’aggiunta di nuovi cicli di studio agli elenchi esistenti. L’attribuzione dei cicli di studio ai diversi campi specifici dovrebbe quindi essere decisa dalla Camera delle SUP della Conferenza dei rettori e inoltrata per conoscenza al Consiglio delle scuole universitarie. L’articolo 5 andrebbe modificato di conseguenza.

VD ritiene che la formulazione sia poco chiara e che l’articolo vada rivisto.

Articolo 6 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali

KFH e CRUS propongono di prolungare il periodo indicato al capoverso 1 lettera b da 6 a 10 anni per dare ai Cantoni il tempo necessario di adeguare le loro basi legali e armonizzare questo processo con

l’accreditamento istituzionale. GE vorrebbe portare il periodo a 8 anni.