Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 6 pagine
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Articolo 7 Domande per sussidi a investimenti edili
ZH e CRUS concordano con i termini fissati e, visti i tempi di evasione delle domande, ritengono sensato che siano valutate secondo il diritto anteriore solo fino al 31 luglio 2016. Secondo USS, UFAM, WWF e Coalition Education ONG il capoverso 2 andrebbe integrato come segue:
«2 Ein Gesuch gilt als vollständig, wenn die Anforderungen nach SIA 112/1 und nach Phase 4.32 (Bauprojekt) gemäss SIA-Norm 102 erfüllt sind.»
TI si chiede perché il termine al capoverso 1 non sia stato fissato al 31 dicembre 2016.
GE teme che il periodo definito al capoverso 3 possa risultare problematico nel caso in cui venissero presentati dei ricorsi.
Articolo 8 Domande per sussidi a investimenti non edili
ZH e TI ritengono che non vi sia alcun motivo per non ammettere anche l’invio di queste domande fino al 31 luglio 2016 e che di conseguenza andrebbe modificato il capoverso 1. Secondo GE la disposizione al capoverso 2 è in contraddizione con il fatto che i corrispondenti articoli della LAU sono applicabili fino alla fine del 2016; propone come possibile soluzione che gli investimenti debbano essere effettuati prima del 1° gennaio 2017. CRUS approva i termini stabiliti ai capoversi 2 e 3 che consentono il versamento dei sussidi entro la fine del 2016.
Secondo KFH il periodo compreso tra la scadenza per la presentazione della domanda e la presentazione del conteggio finale relativo agli investimenti deve essere almeno di 12 mesi, e chiede quindi di prolungare almeno fino alla fine del 2016 il termine menzionato al capoverso 2.
Coalition Education ONG e WWF propongono un nuovo capoverso 2:
«2 Beiträge an nichtbauliche Investitionen werden gewährt, wenn hohe ökologische und energetische Standards erfüllt werden.»
Articolo 9 Accreditamento di scuole universitarie professionali private
USAM approva la proposta e chiede di chiarire quale regime si applichi alle università private con sede in Svizzera. Coalition Education ONG e WWF propongono un nuovo articolo 9:
«1 Der Schweizerische Hochschulrat erlässt die Akkreditierungsrichtlinien. Diese
a. konkretisieren die Voraussetzungen für die institutionelle Akkreditierung nach Artikel 30 HFKG und für die Programmakkreditierung nach Artikel 31 HFKG;
b. legen das Akkreditierungsverfahren fest;
c. bestimmen die in den Verfahren anzuwendenden Qualitätsstandards.
2 Die Akkreditierungsrichtlinien werden mindestens alle 5 Jahre überprüft und den veränderten ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung angepasst.»
Articolo 10 Domande di accreditamento di cicli di studio
KFH e CRUS rilevano che gli accreditamenti obbligatori (cicli di studio avviati entro l’autunno del 2012) dovrebbero continuare a essere effettuati a titolo gratuito. KFH e CRUS propongono di completare il capoverso 5 nel modo seguente:
«5 Die Kosten für die freiwillige Akkreditierung von Studiengängen werden durch die Fachhochschule getragen. Die zuständige Akkreditierungsagentur bestimmt die Verfahrenskosten vorgängig.»
Articolo 11 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto anteriore
VD chiede di precisare nel rapporto esplicativo che il Consiglio di accreditamento esamina i rapporti finanziari.