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Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 6 pagine

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Ordinanza Progetto sui diritti politici

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

La sezione 6a dell’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 27a Autorizzazione di principio del Consiglio federale

1 Le prove del voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali necessitano dell’autorizzazione di principio del Consiglio federale.

2 Se un Cantone chiede per la prima volta un’autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini.

3 Il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali limitatamente a una parte del territorio, a talune date e a taluni testi e per una determinata durata massima.

4 Le prove del voto elettronico nell’ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.

5 I Cantoni cui è stata accordata l’autorizzazione di principio possono derogare se necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.

Art. 27b Condizioni

L’autorizzazione di principio è accordata se:

a. il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale. In particolare deve prendere tutte le misure adeguate ed efficaci volte a garantire che:

1 RS 161.11

2013–......