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Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 6 pagine
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Ordinanza Progetto sui diritti politici
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
La sezione 6a dell’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:
Art. 27a Autorizzazione di principio del Consiglio federale
1 Le prove del voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali necessitano dell’autorizzazione di principio del Consiglio federale.
2 Se un Cantone chiede per la prima volta un’autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini.
3 Il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali limitatamente a una parte del territorio, a talune date e a taluni testi e per una determinata durata massima.
4 Le prove del voto elettronico nell’ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.
5 I Cantoni cui è stata accordata l’autorizzazione di principio possono derogare se necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.
Art. 27b Condizioni
L’autorizzazione di principio è accordata se:
a. il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale. In particolare deve prendere tutte le misure adeguate ed efficaci volte a garantire che:
1 RS 161.11
2013–......