Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 7 pagine
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Progetto
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (Prove del voto elettronico)
La revisione dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) comporta la rielaborazione integrale e la rinumerazione delle disposizioni contenute nella sezione 6a, dedicata alle prove del voto elettronico. Il presente rapporto esplicativo segue la nuova struttura degli articoli. In un documento separato si presenta un compendio delle disposizioni abrogate e di quelle che sono state integrate nell'ordinanza della Cancelleria federale.
Art. 27a Autorizzazione di principio del Consiglio federale
Capoverso 1: per svolgere una prova del voto elettronico il Consiglio federale deve avere la facoltà di accordare un'autorizzazione di principio per una determinata durata. Questa autorizzazione, come nel caso di quella attuale, deve essere pubblicata sul Foglio federale. La nozione di «autorizzazione di principio» indica che il Consiglio federale autorizza le prove solo sul principio. È compito infatti della Cancelleria federale verificare, per ogni scrutinio, che tutte le condizioni previste per lo svolgimento di una prova sono (ancora) soddisfatte (art. 27e P-ODP). Se ciò è il caso, essa concede il suo nulla osta. Il diritto vigente offre già la possibilità al Consiglio federale di accordare autorizzazioni (di principio) forfettarie; con l'introduzione del nulla osta della Cancelleria federale tali autorizzazioni potranno diventare la regola.
Il capoverso 2 disciplina la durata massima per cui è possibile accordare un'autorizzazione di principio ai Cantoni che desiderano svolgere per la prima volta una prova del voto elettronico. Come avveniva finora, essi potranno coinvolgere nella prova fino al 30 per cento del loro elettorato, oltre agli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto registrati nel loro territorio (cfr. art. 27f P-ODP). Dopo la prima prova i Cantoni coinvolti dovranno consegnare un rapporto intermedio alla Cancelleria federale; al termine della quinta prova le inoltreranno un rapporto finale. Nel caso in cui la valutazione delle prime cinque prove risulti positiva, i Cantoni – nell'ambito di un'autorizzazione di principio – saranno autorizzati a svolgere altre prove (si veda anche il terzo rapporto del Consiglio federale del 14 giugno 2013 sul voto elettronico, FF 2013 xxxx).
Il capoverso 3 riprende fondamentalmente la disposizione dell'articolo 27c capoverso 3 ODP. L'autorizzazione di principio del Consiglio federale deve essere rilasciata, su richiesta del Cantone, per un periodo relativamente lungo. In una prima fase, la durata massima sarà limitata a due anni, così come indicato nel terzo rapporto sul voto elettronico e come concordato coi Cantoni. Per quel che riguarda le cinque prove da svolgere senza irregolarità, può trattarsi tanto di elezioni quanto di votazioni. L'autorizzazione di principio forfettaria riguarda invece solo le votazioni popolari, dato che le procedure per una votazione differiscono sensibilmente da quelle adottate per un'elezione (secondo il sistema proporzionale) (cfr. cpv. 4).
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