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Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 6 pagine
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Art. 27i Verificabilità del voto elettronico
1 I Cantoni che coinvolgono l’intero elettorato in una prova devono garantire che il regolare svolgimento del voto per via elettronica e la correttezza del suo risultato possano essere verificati.
2 I Cantoni che coinvolgono soltanto una parte dell’elettorato in una prova devono poter controllare in altro modo la plausibilità dei risultati.
3 La Cancelleria federale disciplina la verificabilità e il controllo della plausibilità del voto.
4 Se in sede di verifica o di controllo della plausibilità si rilevano irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti viziati o quantomeno stimare l’incidenza di tali irregolarità sul risultato del voto.
Art. 27j Affidabilità dei sistemi
1 I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi correttamente.
2 Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell’omologazione del risultato dello scrutinio.
Art. 27k Impiego di un sistema gestito da terzi
1 Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può:
a. consentire al proprio elettorato di partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni tramite un sistema gestito da un altro Cantone;
b. far capo a un’impresa privata per lo svolgimento del voto elettronico.
2 In tali casi i Cantoni interessati, la Cancelleria federale ed eventualmente l’impresa in questione disciplinano i dettagli in un contratto.
Art. 27l Valutazione dei sistemi
1 Un ente esterno indipendente, riconosciuto dalla Cancelleria federale, deve:
a. confermare che i requisiti in materia di sicurezza sono soddisfatti e che il sistema di voto elettronico funziona correttamente;
b. verificare che i requisiti in materia di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano aggiornati.
2 Ogni rilevante modifica del sistema va sottoposta alla medesima procedura.
3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli.
Art. 27m Informazione degli aventi diritto di voto
1 I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull’organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.