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Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 6 pagine
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2 La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e il contenuto delle relative domande. Il nulla osta è concesso se la prova in questione soddisfa tutte le condizioni previste.
3 Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni.
4 Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida.
5 Il voto elettronico nell’ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.
Art. 27f Limiti
1 La Cancelleria federale stabilisce i requisiti che il sistema di voto elettronico deve soddisfare affinché:
a. il 30 per cento dell’elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell’elettorato svizzero;
b. il 50 per cento dell’elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del 30 per cento dell’elettorato svizzero;
c. l’intero elettorato possa essere ammesso a votare per via elettronica.
2 Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto. Nell’autorizzazione di principio possono essere escluse dal computo altre categorie specifiche, segnatamente gli aventi diritto di voto ipovedenti.
Art. 27g Aventi diritto di voto con disabilità
1 La procedura di voto elettronico dev’essere concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto con disabilità, segnatamente gli ipovedenti.
2 Nel definire i requisiti del voto elettronico la Cancelleria federale può prevedere agevolazioni per gli aventi diritto di voto con disabilità, sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata.
Art. 27h Protezione dalle manipolazioni
1 I sistemi di voto elettronico devono essere concepiti e gestiti in modo tale da impedire qualsivoglia manipolazione della volontà dei votanti. Durante l’operazione di voto devono in particolare poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell’apparecchio utilizzato per votare.
2 Il voto per rappresentanza è vietato.