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Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 6 pagine
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1. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto),
2. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto),
3. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare),
4. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto),
5. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme);
b. la Cancelleria federale ha appurato, sulla base dei certificati o dei documenti prodotti, che il sistema di voto elettronico prescelto dal Cantone permette di svolgere le prove conformemente al diritto federale.
Art. 27c Domanda
La domanda di rilascio dell’autorizzazione di principio deve contenere:
a. l’assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale e che sono state predisposte le misure finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove;
b. le disposizioni cantonali emanate a tal fine;
c. l’indicazione del sistema che sarà impiegato e dei relativi certificati o documenti;
d. la percentuale massima dell’elettorato che sarà coinvolto nelle prove;
e. se sono previste più prove, il numero di scrutini o la durata massima per cui è richiesta l’autorizzazione di principio.
Art. 27d Contenuto dell’autorizzazione di principio
Il Consiglio federale stabilisce nell’autorizzazione di principio:
a. per quali scrutini federali o per quale durata massima è ammesso il voto elettronico;
b. in quale periodo è consentito il voto elettronico;
c. il territorio in cui i risultati degli scrutini svolti nell’ambito della prova hanno effetto giuridicamente vincolante.
Art. 27e Nulla osta della Cancelleria federale
1 Il Cantone cui è stata accordata l’autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.