Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 8 pagine
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Riferimento/Numero d‘incarto: M344-1894
1. Situazione iniziale
Il progetto di revisione prevede le seguenti modifiche:
1.1 Consegna dei rifiuti presso la sede dell’azienda fornitrice
L’articolo 11 dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) non stabilisce in modo realmente vincolante il luogo in cui deve avvenire la consegna dei rifiuti speciali. La mozione Baumann del 12 giugno 2009 chiede che nell’OTRif si specifichi che il controllo dei rifiuti speciali non debba essere sempre effettuato nella sede dell’impresa di smaltimento ma che possa avvenire, se del caso, anche presso la sede dell’azienda fornitrice. Pertanto, in determinati casi, l’azienda fornitrice potrebbe essere liberata dalla responsabilità legata allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente già al momento della consegna dei rifiuti all’impresa di smaltimento. Nella sua risposta, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a precisare il testo dell’OTRif ai sensi della mozione. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale (CN) e dal Consiglio degli Stati (CS) rispettivamente il 25 settembre 2009 e il 30 novembre 2010.
1.2 Obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti
Gli articoli 8 e 9 della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea; RS 0.814.05) obbligano lo Stato di esportazione a provvedere affinché i rifiuti esportati siano reimportati nello Stato di esportazione se non possono essere smaltiti all’estero come previsto. Gli articoli 33 e 34 OTRif prescrivono per l’esportatore la ripresa dei rifiuti. Conformemente all’articolo 20 OTRif, l’esportatore può garantire a favore dell’UFAM i necessari costi di smaltimento se così è previsto dal diritto di uno Stato importatore o di uno Stato di transito. Considerato che non si tratta però di un obbligo e che ci sono Stati in cui la legislazione non richiede la garanzia dei costi di smaltimento o Stati che per l’importazione dei rifiuti chiedono che la garanzia sia costituita a loro favore, in caso di insolvenza dell’esportatore, vi è il rischio che la Svizzera debba farsi carico dei costi della ripresa dei rifiuti. Anche se l’esportatore costituisce la garanzia finanziaria a favore dello Stato importatore, l’accesso alla stessa è per esperienza difficoltoso.
Il numero delle contestazioni sollevate dalla dogana svizzera o da autorità estere a seguito di esportazioni di rifiuti eseguite in modo non conforme alle prescrizioni è fortemente aumentato negli ultimi anni. Se nel 2007 i casi trattati erano solo 25, nel 2012 se ne sono contati già 171. Nel 2012, l’UFAM ha dovuto organizzare due volte la ripresa e lo smaltimento di rifiuti. In un caso, a causa dell’insolvenza dell’esportatore, la ripresa e lo smaltimento sono stati pagati attraverso la garanzia finanziaria di 800 000 franchi. In un altro caso risalente al 1992, la Confederazione si è fatta carico della metà dei costi complessivi di 8,8 milioni di franchi. A prescindere dalla legislazione dello Stato importatore o di transito, in futuro, per ridurre al minimo questi rischi, l’esportatore dovrà essere obbligato a fornire una garanzia finanziaria a favore dell’UFAM.
1.3 Altre modifiche minori
Inoltre, due modifiche di modesta entità faciliteranno dal punto di vista amministrativo il traffico transfrontaliero di campioni di rifiuti destinati ai laboratori e di piccole quantità di rifiuti secondo la lista verde.
2/8 312/2005-02218/01/06/04/M344-1894