Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 8 pagine

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Riferimento/Numero d‘incarto: M344-1894

3. Pareri pervenuti

L’8 maggio 2013 il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha invitato i Cantoni e le cerchie interessate ad esprimersi sul progetto di revisione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif).

Complessivamente sono pervenuti al DATEC 51 pareri presentati, nello specifico, da 26 Cantoni, 20 associazioni economiche e industriali, due associazioni ambientaliste, un partito politico e due imprese.

4. Risultati in sintesi

Dall’esame dei pareri pervenuti emerge un consenso di fondo sulla revisione. In 20 pareri, le proposte di modifica sono approvate senza commenti dettagliati (14 Cantoni, cinque associazioni economiche e industriali e un consorzio di Comuni).

La modifica concernente la ricezione di rifiuti speciali presso la sede dell’azienda fornitrice (mozione Baumann) è approvata espressamente in 16 dei 27 pareri. Pertanto, complessivamente, circa il 75 per cento dei partecipanti è favorevole alla modifica. Sia i sostenitori che gli oppositori formulano numerose proposte di precisazione.

L’introduzione dell’obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti è commentata in 24 pareri. In 18 di questi, la modifica è approvata espressamente. Ciò si traduce in una percentuale di consenso di circa l’85 per cento. In alcuni pareri sono proposte misure volte ad evitare che a seguito dell’obbligo di costituire una garanzia finanziaria si verifichi un aumento sproporzionato dei costi di smaltimento.

Le agevolazioni previste per i movimenti transfrontalieri di campioni per laboratori e l’introduzione di un quantitativo soglia per il documento di accompagnamento da allegare ai rifiuti secondo la lista verde non suscitano praticamente alcuna critica.

5. Risultati concernenti i singoli articoli

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera

Sezione 2: Ricezione di rifiuti

Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti speciali

La precisazione secondo cui i rifiuti speciali possono essere ricevuti anche presso la sede dell’azienda fornitrice è approvata espressamente da 10 Cantoni e sette associazioni economiche che fanno anche notare che una simile procedura è possibile già oggi in base al diritto vigente. Nei pareri si suggerisce di:

- sopprimere l’avverbio «regolarmente» poiché basta che la composizione dei rifiuti

sia sufficientemente nota;

- adeguare il modulo di accompagnamento elettronico del programma informatico

VeVA-online;

- spiegare quali responsabilità conseguono in base al diritto in materia di merci pe-

ricolose.

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