Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 8 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento/Numero d‘incarto: M344-1894
La proposta di modifica non riscuote l’approvazione di tre associazioni, due imprese di gestione dei rifiuti, due associazioni economiche, due associazioni ambientaliste e un Cantone. Questi partecipanti all’indagine conoscitiva ritengono che l’utilità per le parti interessate sia marginale e temono piuttosto difficoltà in sede di esecuzione dell’ordinanza, vista l’attribuzione non chiara delle responsabilità. Nel caso in cui la modifica venga trasposta nell’ordinanza chiedono in particolare che:
- siano completate le condizioni (quantitativo soglia per tipo di rifiuti e azienda forni-
trice, legittimazione esplicita nell’autorizzazione dell’impresa di smaltimento);
- si indichino i restanti obblighi dell’azienda fornitrice in merito alla corretta caratte-
rizzazione e classificazione dei rifiuti;
- non sia consentito il deposito dei rifiuti presso l’azienda fornitrice dopo la ricezio-
ne;
- sia garantito che i rifiuti vengano trasportati dall’azienda fornitrice esclusivamente
a destinazione dell’impresa di smaltimento indicata nel modulo di accompagnamento;
- sia chiarita la questione del diritto di firma;
- sia modificato di conseguenza il modulo di accompagnamento.
Sezione 2: Esportazione
Art. 15 Obbligo d’autorizzazione
Per quanto concerne le agevolazioni in caso di esportazione e importazione di campioni di rifiuti destinati ai laboratori in conformità alle regolamentazioni dell’Unione europea, nessuno dei partecipanti all’indagine conoscitiva ha formulato un parere contrario. Tre associazioni economiche fanno notare che una quantità pari a 25 kg non basta, di norma, a effettuare i test e raccomandano pertanto di aumentare sensibilmente il quantitativo soglia previsto per le esportazioni e le importazioni senza autorizzazione.
Art. 17 Condizioni per l’autorizzazione all’esportazione
L’introduzione dell’obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti è accolta con esplicito favore da sette Cantoni, nove associazioni economiche e industriali e due associazioni ambientaliste. A loro avviso, però, è assolutamente necessario evitare che le imprese debbano costituire una garanzia finanziaria sia nel Paese di esportazione che in quello di importazione.
La proposta di modifica non è invece accolta da due Cantoni, tre associazioni economiche e industriali e da un partito politico. In particolare due associazioni di imprese direttamente coinvolte chiedono che si rinunci alla garanzia finanziaria nel caso di rifiuti riciclabili soggetti a controllo soltanto in Svizzera.
Art. 20 Garanzia finanziaria
In diversi pareri si chiede di evitare che la garanzia finanziaria comporti un aumento sproporzionato dei costi di smaltimento. Per quanto riguarda la determinazione dell’importo, si raccomanda di far riferimento ai 90 giorni previsti nell’Unione europea anziché ai 180 indicati nel progetto di revisione. Inoltre, si suggerisce di rendere più semplice e trasparente la modalità di fissazione dell’importo della garanzia di sicu-
7/8 312/2005-02218/01/06/04/M344-1894