Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 178Fedlex · Rapporto esplicativo
L'introduzione del capoverso 1bis nell'avamprogetto crea la base legale necessaria per l'obbligo di corrispondere interessi. Il disciplinamento dei dettagli in materia di riscossione degli interessi è delegato al Consiglio federale.
L'obbligo di corrispondere interessi ivi proposto non concerne tuttavia le responsabilità di tutti gli enti, ma solo le pretese secondo gli articoli 70 e 71a LAVS (che rinvia all'art. 70). Anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, la responsabilità menzionata in queste disposizioni è disciplinata esclusivamente secondo la LAVS (v. Kieser, loc. cit., art. 78 N. 14 segg.). La LPGA regolamenta soltanto la responsabilità per i danni causati a un assicurato o a terzi (art. 78 LPGA; Kieser, loc. cit., art. 78 N. 1 seg.). Per questo motivo, la riforma prevede di introdurre la nuova disposizione nella LAVS e non nella LPGA.
Art. 71 cpv. 6 (nuovo)
Si veda il commento all'articolo 64 capoversi 3bis e 3ter.
Art. 72 cpv. 4, secondo periodo
L'espressione «ufficio di revisione» è sostituita da «impresa di revisione».
Art. 102 cpv. 1 lett. b (concerne soltanto il testo tedesco), e ed f (nuove)
Questa disposizione, che elenca le fonti di finanziamento dell'AVS, è completata nell'avamprogetto con l'introduzione di una lettera e, che indica gli introiti dell'imposta sul valore aggiunto. Questi includono sia la parte di essi già oggi destinata all'AVS sia gli introiti derivanti dal finanziamento aggiuntivo (v. anche art. 25, 28, 37 e 55 LIVA). Inoltre, viene inserito nell'elenco anche il prodotto della tassa sulle case da gioco, che, essendo una fonte di finanziamento integralmente destinata all'assicurazione, non rientra nel contributo della Confederazione. Pertanto, per motivi sistematici, esso è menzionato all'articolo 102, che enumera le fonti di finanziamento, e non più all'articolo 103, che disciplina il contributo della Confederazione.
Art. 103 Contributo della Confederazione
Ad oggi, la partecipazione della Confederazione al finanziamento dell'AVS corrisponde a un importo pari al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione. La presente revisione propone che in futuro il contributo dipenda da due parametri: le uscite dell'AVS e gli introiti dell'IVA spettanti alla Confederazione. Una metà del contributo federale dovrà crescere in funzione delle uscite dell'AVS e l'altra metà parallelamente agli introiti dell'IVA. Per semplicità, il contributo vincolato alle uscite è arrotondato e ammonta al 10 per cento delle uscite annue dell'AVS.
Il valore iniziale del contributo vincolato all'IVA corrisponde al 50 per cento della media del contributo della Confederazione dei due anni precedenti l'entrata in vigore della modifica. Questo importo aumenterà ogni anno in funzione dell'andamento degli introiti dell'IVA spettanti alla Confederazione nell'anno in questione rispetto a quello precedente l'entrata in vigore. Questo significa che, per l'anno dell'entrata in vigore, l'importo tiene già conto dell'evoluzione dell'IVA.