Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 179Fedlex · Rapporto esplicativo
Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli per tener conto di eventuali circostanze impreviste che potrebbero incidere sui conti dell'assicurazione.
Il disciplinamento proposto aumenta il fabbisogno di finanziamento dell'AVS, poiché le sue uscite aumentano in misura maggiore rispetto al contributo federale previsto. Questa perdita va compensata coordinando i contributi della Confederazione all'AVS e all'AI, non appena quest'ultima avrà una situazione finanziaria consolidata e avrà estinto il suo debito. L'attuazione è disciplinata nelle disposizioni transitorie dell'AP-LAVS e dell'AP-LAI.
Inoltre, l'articolo 103 AP-LAVS non menziona più il prodotto della tassa sulle case da gioco, che fa parte delle risorse finanziarie dell'AVS e non del contributo della Confederazione. Per evitare possibili fraintendimenti, all'articolo 102 capoverso 1 AP-LAVS è introdotta una nuova lettera f che menziona esplicitamente il prodotto della tassa sulle case da gioco, conformemente alla terminologia della legge sulle case da gioco (LCG; RS 935.52). Si veda in proposito il commento all'articolo 102.
Art. 104 Finanziamento e destinazione vincolata
L'articolo viene semplificato nella sua formulazione e completato con l'indicazione della quota spettante alla Confederazione sul punto percentuale IVA a favore dell'AVS, che serve a finanziare il suo contributo all'assicurazione.
Tale quota (attualmente non menzionata nella LAVS quale fonte di finanziamento) sarà pari al 10 e non più al 17 per cento dei proventi dell'aumento delle aliquote IVA.
La riformulazione dell'articolo consente inoltre di evitare l'uso del termine «riserva», impreciso dal punto di vista della politica finanziaria. In seguito all'adeguamento dell'articolo 104, l'articolo 111 diventa obsoleto e può pertanto essere abrogato.
Art. 107 cpv. 3 (abrogato)
Questo capoverso viene abrogato, poiché il suo contenuto è integralmente ripreso nell'articolo 113 capoverso 1.
Art. 111 (abrogato)
In considerazione della riformulazione e del completamento dell'articolo 104, l'articolo 111 può essere abrogato (v. commento all'art. 104).
Art. 113
L'articolo 113 disciplina il cosiddetto «meccanismo d'intervento» proposto nel quadro della presente revisione.
Capoverso 1: il livello legale del Fondo di compensazione AVS viene ridotto dal 100 al 70 per cento delle uscite di un anno.
Capoverso 2: nella prima fase del meccanismo d'intervento, nel momento in cui si prevede che nell'arco dei tre anni seguenti il livello del Fondo AVS scenderà al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale è incaricato di