Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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a. a. Se al momento dell'entrata in vigore della modifica ha più di 50 anni, al decesso del coniuge percepisce una rendita di un importo pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della modifica. Questo importo sarà garantito finché la rendita vedovile secondo le nuove disposizioni (60 %) avrà raggiunto lo stesso livello per effetto degli adeguamenti delle rendite (il che può durare circa 20 anni).

b. b. Se al momento dell'entrata in vigore della modifica la vedova ha meno di 50 anni, percepisce una rendita per vedove, se il coniuge decede nell'anno dell'entrata in vigore della modifica o nel corso degli otto anni seguenti. Gli importi della rendita diminuiscono di una certa percentuale ogni anno, scendendo dal 60 al 20 per cento. Se il coniuge decede il nono anno dopo l'entrata in vigore della modifica, la vedova percepisce un'indennità unica pari al 60 per cento di una rendita annua.

d. Contributo della Confederazione

Capoverso 1: al fine di compensare le ripercussioni della separazione del contributo federale dall'andamento delle uscite, che presentano tendenze opposte nell'AVS (minori entrate) e nell'AI (maggiori entrate), è necessario prevedere un adeguamento una tantum per entrambi i contributi. Di conseguenza, l'anno successivo all'estinzione del debito dell'AI, il contributo della Confederazione a favore di quest'assicurazione sarà ridotto di un importo corrispondente alla media dei risultati di ripartizione dei due anni precedenti, fermo restando che non potrà scendere al di sotto del 38 per cento delle spese annue. La quota legata all'IVA del contributo della Confederazione all'AVS sarà aumentata nella stessa misura.

Capoverso 2: il nuovo valore sostituisce il valore iniziale del contributo della Confederazione calcolato all'entrata in vigore della modifica. L'anno seguente il contributo sarà incrementato a partire dal nuovo livello aumentato, in base ai tassi di crescita definiti.

Capoverso 3: il limite inferiore del contributo della Confederazione all'AI e il livello del Fondo di compensazione AI, fissati per legge rispettivamente al 37,7 per cento e al 50 per cento delle uscite di un anno dell'assicurazione, dovranno in ogni caso essere rispettati. In caso di inadempimento dell'una o dell'altra condizione, il contributo della Confederazione all'AVS sarà ridotto a favore di quello all'AI nella misura necessaria affinché questi limiti siano nuovamente rispettati.

Modifica della LAI

Art. 3 cpv. 1 e 1bis

L'articolo 3 LAI disciplina il calcolo e la riscossione dei contributi rifacendosi alle relative disposizioni della LAVS. In seguito alla soppressione della tavola scalare delle rendite per i lavoratori indipendenti nell'AVS, i tassi di contribuzione regressivi non sono più applicati nemmeno nell'AI. Il capoverso 1 è adeguato di conseguenza. L'indicizzazione si limiterà ormai al contributo minimo, ragion per cui il relativo riferimento è inserito nel capoverso 1bis.