Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 180Fedlex · Rapporto esplicativo
sottoporre entro un anno all'Assemblea federale un progetto di stabilizzazione dell'AVS.
Capoverso 3: se il livello del Fondo di compensazione AVS scende effettivamente al di sotto della soglia legale del 70 per cento e, al contempo, il deficit di ripartizione è superiore al 3 per cento delle uscite annue per due anni consecutivi, scatta la seconda fase, ovvero entrano in vigore le misure automatiche.
Lettera a: la prima misura automatica è la sospensione dell'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Per mantenere la costituzionalità dell'evoluzione delle rendite, al più tardi dopo cinque anni va garantita almeno la compensazione del rincaro e l'importo delle rendite non deve essere inferiore al 95 per cento di quello della rendita di riferimento secondo l'articolo 33ter.
Lettera b: la seconda misura consiste in un aumento dei tassi di contribuzione AVS di 1 punto percentuale al massimo per un importo equivalente a quello ottenuto grazie alla misura di cui alla lettera a. Nel caso dei lavoratori dipendenti, l'aumento è ripartito a metà tra i salariati e i datori di lavoro; per le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa, gli indipendenti e i dipendenti di datori di lavoro non tenuti a pagare contributi l'aumento è di 1 punto percentuale; i contributi minimi delle persone assoggettate all'assicurazione facoltativa, degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa sono aumentati proporzionalmente. L'aumento è espresso in termini di limite massimo, affinché le misure siano attuate solo nella misura necessaria.
Lettera c: dato che i sistemi di rendite dell'AVS e dell'AI sono strettamente legati tra loro, la sospensione dell'adeguamento delle rendite di vecchiaia all'evoluzione dei prezzi e dei salari causa problemi di coordinamento con la limitazione delle rendite. Questo riguarda i casi previsti all'articolo 35 LAVS, cui rimanda l'articolo 37 capoverso 1bis LAI (somma delle rendite per coniugi, in particolare se un coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita d'invalidità oppure in caso di prestazioni miste, ovvero se un coniuge percepisce una rendita parziale dell'assicurazione invalidità e decide di riscuotere anticipatamente una parte della sua rendita di vecchiaia e l'altro coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità o a entrambe), nonché la questione del concorso di rendite per orfani e per figli disciplinata all'articolo 37bis, cui rimanda l'articolo 38 capoverso 1 LAI. Pur non mettendo in discussione i principi previsti nelle disposizioni summenzionate, la misura prevista alla lettera a potrebbe causare problemi pratici che devono essere risolti dal Consiglio federale nel quadro delle disposizioni d'esecuzione. Per questo motivo, la presente disposizione prevede una delega di competenza in tal senso. Il Consiglio federale deve stabilire, in particolare, in base a quale rendita (AVS o AI) debba essere calcolato il limite massimo delle rendite dei coniugi (v. art. 35 LAVS), nel caso in cui un coniuge percepisca una rendita dell'AVS e l'altro una dell'AI oppure uno o entrambi percepiscano sia una rendita d'invalidità che una parte di quella di vecchiaia.
Capoverso 4: le misure automatiche sono di carattere temporaneo e vengono soppresse al più tardi nel momento in cui il Fondo di compensazione AVS ha nuovamente raggiunto almeno il 70 per cento delle uscite di un anno e presumibilmente resterà al di sopra di questa soglia anche nell'anno contabile successivo. Le rendite vengono allora nuovamente adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari secondo l'articolo 33ter e i contributi nuovamente ridotti.