Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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Art. 10 cpv. 3
Con la riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia si estingue il diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'AI
Chi riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia, infatti, ha di regola cessato di esercitare un'attività lucrativa, ragion per cui la questione dell'integrazione nel mondo del lavoro non si pone più.
La riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia può invece essere abbinata a un'attività lucrativa parziale. Per questa ragione, i provvedimenti d'integrazione possono essere sensati anche nel caso in cui una persona percepisca già una parte della rendita.
Il capoverso 3 è pertanto modificato nel senso che il diritto ai provvedimenti d'integrazione si estingue unicamente con la riscossione anticipata di una rendita intera di vecchiaia dell'AVS.
L'espressione «età del pensionamento» è inoltre sostituita da «età di riferimento».
Art. 22 cpv. 4, secondo periodo
Dato che i provvedimenti d'integrazione danno diritto a indennità giornaliere, l'estinzione del diritto alle seconde deve coincidere con quella del diritto ai primi (v. il commento all'art. 10 cpv. 3 LAI).
Art. 30 Estinzione del diritto
V. il commento all'articolo 40bis LAVS.
Art. 42 cpv. 4
L'espressione «età del pensionamento» è sostituita con «età di riferimento».
Il capoverso 4 non è modificato sul piano materiale, ma soltanto precisato nel senso che il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità si estingue unicamente in caso di riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia. In caso di anticipazione parziale, l'assicurato continua ad avere diritto all'assegno.
Art. 42septies cpv. 3, frase introduttiva e lett. b
In questa disposizione occorre precisare che il diritto al contributo per l'assistenza si estingue unicamente in caso di riscossione anticipata della totalità della rendita ma non in caso di anticipazione parziale. Inoltre, l'espressione «età di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento».
Art. 74 cpv. 2
L'espressione «età che dà diritto alla rendita» è sostituita con «età di riferimento».Art. 78 cpv. 2 (cpv. 6 nella versione che entrerà in vigore l'1.1.2014)