Rapporto continuazione
Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
deiussioni di valore maggiori del limite attuale comportano meno rischi per le organizzazioni di fideiussione e la Confederazione113. Questa opinione non è però condivisa da tutte le organizzazioni. Alcune di esse prevedono persino un tasso di perdite superiore in quanto le imprese industriali di più grandi dimensioni potrebbero avere maggiori difficoltà a coinvolgere i proprietari nel finanziamento chiedendo loro fideiussioni personali.
Dal canto loro, alcune organizzazioni di fideiussione hanno fatto notare che una garanzia di ricapitalizzazione da parte della Confederazione e un aumento del contributo alle spese d’amministrazione sarebbero una condizione indispensabile per un aumento del limite delle fideiussioni. Ciò equivarrebbe tuttavia a un importante potenziamento del sistema attuale (aumento del limite, garanzia dei capitali propri tramite eventuali nuovi mutui di grado posteriore e aumento dei contributi alle spese d’amministrazione), per il quale il Consiglio federale, considerata la citata situazione del mercato dei crediti alle PMI, non vede attualmente né la ragione né la necessità.
Per i suddetti motivi, il Consiglio federale respinge l’idea di un aumento del limite delle fideiussioni e la mozione Feller.
7.3 Precisazioni da apportare all’ordinanza
Indipendentemente dalla questione di una modifica della legge per l’aumento del limite delle fideiussioni, l’ordinanza114 richiede alcuni adeguamenti. Si tratta di precisare alcuni punti e di adeguarli alla realtà attuale:
a) Oggi la Confederazione non assume soltanto le perdite creditizie effettive, ma anche altri costi causati da una perdita, come ad esempio gli interessi e le tasse bancarie. L’assunzione di questi costi deve essere disciplinata esplicitamente nell’ordinanza senza che abbia un’incidenza sui costi.
b) L’obbligo di diligenza delle organizzazioni di fideiussione115 non è disciplinato in modo inequivocabile nell’ordinanza e solleva continui interrogativi. Occorre disciplinare più chiaramente in particolare la questione dei casi in cui un’impresa può percepire altri aiuti finanziari o indennità dalla Confederazione o non avere diritto a una fideiussione.
c) A fianco dell’ordinanza, la SECO ha precisato alcuni punti nei commenti relativi all’ordinanza116. A scopo di chiarezza e trasparenza, i punti sostanziali dei commenti dovrebbero essere ripresi nell’ordinanza e i commenti essere abrogati o ridotti
all’essenziale.
113 KMU-HSG (2013) 114 RS 951.251 115 RS 951.251, art. 4 116 SECO (2007) 644.10/2011/00954 \ COO.2101.104.5.4020543 46/50