Rapporto continuazione

Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 50 pagine

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2.2.2 Basi legali

Il sistema di fideiussioni per le PMI, frutto di un partenariato tra la Confederazione e le organizzazioni di fideiussione, intende agevolare l’accesso delle PMI al capitale di terzi allo scopo di creare posti di lavoro a lungo termine. Le organizzazioni di fideiussione assumono una fideiussione solidale secondo il Codice delle obbligazioni42 per i crediti bancari richiesti dalle imprese.

La competenza della Confederazione in materia di fideiussioni a favore delle PMI risulta dall’articolo 103 (Politica strutturale) della Costituzione federale43. La legge federale44 e l’ordinanza45 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese sono state poste in vigore a tutti gli effetti il 15 luglio 2007, sostituendo quindi il decreto federale del 22 giugno 194946.

2.2.3 Gestione e vigilanza da parte della Confederazione

Il Parlamento esercita l’alta vigilanza sull’amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali (cfr. Figura 1)47. In virtù della sua sovranità in materia di preventivo e della sua competenza in materia di approvazione dei conti dello Stato, il Parlamento dispone di facoltà dirette di verifica e d’influsso. Attraverso il suo mandato generale di alta vigilanza sul Consiglio federale, esercita anche un controllo sull’attuazione della politica governativa. Il Parlamento può esigere informazioni e incaricare il Consiglio federale di adottare provvedimenti48.

Oggi la gestione del sistema di fideiussioni è assicurata dal DEFR, da un lato, attraverso le sue decisioni di riconoscimento, che fissano in grandi linee i requisiti imposti alle cooperative di fideiussione. Un riconoscimento da parte della Confederazione come cooperativa di fideiussione è una condizione indispensabile per poter ottenere un aiuto finanziario.

D’altro lato, il DEFR stipula con le quattro cooperative di fideiussione riconosciute delle convenzioni sugli aiuti finanziari conformemente all’articolo 10 dell’ordinanza. Queste convenzioni costituiscono lo strumento di gestione centrale del sistema attuale. Gli strumenti di cui dispone la Confederazione per la gestione strategica dell’attività delle cooperative sono gli obiettivi di promozione fissati a scadenze quadriennali e il sistema di gestione delle informazioni (MIS). Nelle convenzioni sugli aiuti finanziari sono fissati in particolare49:

a) il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che le organizzazioni devono fornire;

b) obiettivi misurabili per l’evoluzione del volume delle fideiussioni, nuove fideiussioni e tas-

so di perdite;

c) il metodo e le modalità di calcolo dei contributi alle spese d’amministrazione;

d) le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e

alla contabilità;

e) la procedura in caso di controversie;

f) le misure che le organizzazioni devono prendere secondo l’articolo 8 capoverso 2 della

legge per limitare il volume delle fideiussioni.

42 RS 220, art. 496 43 RS 101 44 RS 951.25 45 RS 951.251 46 RS 951.24 47 Art. 169 Cost. 48 Consiglio federale (2006/2), RU 2011 5859 49 RS 951.251, art. 10 cpv. 2 644.10/2011/00954 \ COO.2101.104.5.4020543 13/50