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Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 4 pagine

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Ordinanza sulle abitazioni secondarie

del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del …1 sulle abitazioni secondarie (legge),

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Sezione 1: Inventario delle abitazioni primarie

Art. 1 Allestimento e pubblicazione

1Ogni Comune deve pubblicare annualmente, con giorno di riferimento 31 dicembre, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente, l’inventario delle abitazioni primarie di cui all’articolo 4 della legge.

2Per allestire l’inventario delle abitazioni primarie, il Comune può impiegare i dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni in combinazione con i dati armonizzati dei registri degli abitanti.

Art. 2 Fissazione della quota di abitazioni secondarie

1Compete all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale fissare per ogni Comune la quota delle abitazioni secondarie.

2Esso può avviare d’ufficio una procedura per verificare gli inventari delle abitazioni primarie pubblicati dai Comuni.

Sezione 2: Costruzione di nuove abitazioni

Art. 3 Menzione nel registro fondiario

La menzione che deve essere apposta nel registro fondiario per le abitazioni con una limitazione d’uso è «abitazione primaria» di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge o «abitazione sfruttata a scopi turistici» di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a, b o c della legge.

Art. 4 Cambiamento di destinazione’ di abitazioni con una limitazione

d’uso

Un’abitazione con una limitazione d’uso di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge può essere utilizzata anche quale abitazione di cui all’articolo 7 capover-

RU 20xx xxxx

1 RS …