Rapporto LF

Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'ambiente,

dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

26 giugno 2013

Legge federale sulle abitazioni secondarie

(avamprogetto)

Rapporto esplicativo

I. Parte generale

1. Situazione iniziale

L’11 marzo 2012, il 50,6 per cento dei votanti e 13,5 Cantoni hanno accolto l’iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!», depositata dalla fondazione Helvetia Nostra (FF 2012 5909). La nuova disposizione costituzionale sancisce che la «quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento» (art. 75b cpv. 1 Cost.). Il capoverso 2 del nuovo articolo 75b contiene inoltre un esplicito mandato legislativo secondo il quale, nel caso in cui la pertinente legislazione non entri in vigore entro due anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare, il Consiglio federale deve emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione (art. 197 n. 9 cpv. 1 Cost.).

In virtù dell’articolo 182 capoverso 2 Cost., il 22 agosto 2012 il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza sulle abitazioni secondarie, entrata in vigore il 1° gennaio 2013. L’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza ne definisce la durata di validità, la quale si estende fino all’entrata in vigore della legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 75b Cost. Conformemente al capoverso 2 dell’articolo 75b e all’articolo 197 numero 9 capoverso 1 Cost., occorre ora emanare la legislazione ovvero le disposizioni d’esecuzione, la cui entrata in vigore implicherà l’abrogazione (e, se opportuno, l’integrazione nella legge d’esecuzione) delle disposizioni sulle abitazioni secondarie contenute nella legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) entrate in vigore il 1° luglio 2011, vale a dire l’articolo 8 capoversi 2 e 3 LPT nonché le disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010.

L’avamprogetto della legge d’esecuzione è stato elaborato in stretta collaborazione con gli ambienti interessati e prende le mosse dalle proposte di tre gruppi di lavoro incaricati di affrontare tematiche specifiche (definizioni di termini e monitoraggio/controlling; gestione delle quote abitative esistenti; sanzioni e disposizioni transitorie; turismo, strutture ricettive e settore paralberghiero). Le proposte sono poi state discusse a più riprese in seno a un gruppo di pilotaggio più ampio diretto dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale e composto di rappresentanti cantonali provenienti dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA), dalla Conferenza dei Governi dei Cantoni alpini (CGCA), dalla Conferenza dei Direttori Cantonali dell’Economia Pubblica (CDEP) e dalla Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC), nonché di rappresentanti dei Comuni (Associazione dei Comuni Svizzeri, ACS), del Gruppo svizzero per le regioni di montagna, del Comitato d’iniziativa, di un esperto in ambito di turismo dell’Università di San Gallo e di diversi uffici federali (UST, UFG, UFAB e SECO).