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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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Capitolo 2: Case da gioco

Sezione 1: Concessioni

Art. 5 Obbligo di concessione

1Chiunque intenda organizzare giochi da casinò necessita di una concessione.

2La concessione può autorizzare anche l’esercizio di giochi da casinò online.

3Il Consiglio federale determina il numero di concessioni.

Art. 6 Tipi di concessione

1Il Consiglio federale può rilasciare alle case da gioco i seguenti tipi di concessione:

a. concessione A;

b. concessione B.

2Per le case da gioco titolari di una concessione B, il Consiglio federale può limitare il numero e i tipi di giochi proposti nonché l’ammontare delle poste e delle vincite e prevedere condizioni particolari per la gestione dei sistemi di jackpot.

3Soltanto le case da gioco titolari di una concessione A possono valersi della denominazione «Gran Casinò».

Art. 7 Ubicazione

Le case da gioco sono ripartite nel modo più equo possibile tra le regioni interessate.

Art. 8 Condizioni

1La concessione può essere rilasciata se:

a. il richiedente:

1. è una società anonima secondo il diritto svizzero il cui capitale è suddiviso in azioni nominative,

2. presenta un piano di misure di sicurezza e un piano di misure sociali,

3. presenta un piano contabile circa la redditività, dal quale emerge in maniera attendibile che la casa da gioco è in grado di sopravvivere economicamente,

4. illustra le misure atte a creare le condizioni per la tassazione corretta della casa da gioco,

5. illustra in un rapporto l’interesse economico che la casa da gioco riveste per la regione di ubicazione;

b. il richiedente e i suoi soci in affari più importanti e i loro aventi economicamente diritto, nonché i possessori di quote e i loro aventi economicamente diritto:

1. godono di una buona reputazione, e