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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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Capitolo 3: Giochi di grande estensione

Sezione 1: Autorizzazione d’organizzatore

Art. 20 Obbligo d’autorizzazione

Chiunque intenda organizzare giochi di grande estensione necessita di un’autorizzazione d’organizzatore della competente autorità intercantonale d’esecuzione.

Art. 21 Condizioni

1L’autorizzazione può essere rilasciata se l’organizzatore:

a. è una persona giuridica secondo il diritto svizzero;

b. gode di una buona reputazione;

c. illustra la sua situazione economica;

d. dichiara eventuali partecipazioni finanziarie o di altro tipo ad altre imprese;

e. dimostra l’origine lecita dei fondi a disposizione;

f. garantisce una gestione irreprensibile e indipendente degli affari;

g. dispone di fondi sufficienti e garantisce che le vincite siano versate ai giocatori;

h. prevede un piano di misure sociali e un piano di misure di sicurezza;

i. garantisce che le spese d’esercizio, in particolare quelle pubblicitarie, siano proporzionate ai mezzi destinati a scopi d’utilità pubblica.

2Il capoverso 1 lettera i non si applica ai giochi di destrezza

Art. 22 Numero di organizzatori

I Cantoni stabiliscono il numero massimo di organizzatori di lotterie e scommesse sportive.

Sezione 2: Autorizzazione del gioco

Art. 23 Obbligo d’autorizzazione

1Chiunque intenda organizzare giochi di grande estensione necessita di un’autorizzazione del gioco da parte della competente autorità intercantonale d’esecuzione.

2Le modifiche del gioco che non tangono le condizioni dell’autorizzazione possono essere autorizzate con procedura semplificata.