Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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1.7 Diritto internazionale

Diversi accordi internazionali sottoscritti anche dalla Svizzera contengono prescrizioni dirette in materia di adozione27.

1.7.1 La convenzione europea del 24 aprile 1967 sull’adozione dei minori28

Contemporaneamente al messaggio sulla revisione del diritto dell’adozione, nel 1971 il Consiglio federale ha pure adottato il messaggio per l’approvazione della convenzione europea sull’adozione dei minori29. Nel 1972, a revisione ultimata, il diritto svizzero era conforme alle prescrizioni dell’accordo internazionale, che ha così potuto essere ratificato dalla Svizzera il 29 dicembre 1972, entrando poi in vigore il 1° gennaio 1973 congiuntamente al diritto riveduto in materia di adozione. In seguito, tuttavia, la convenzione è stata ratificata soltanto da 18 Stati30.

La convenzione stabilisce innanzitutto una serie di principi del diritto materiale che le parti s’impegnano a rispettare nell’ambito delle loro legislazioni nazionali: il bene dell’adottato costituisce il denominatore comune di questi principi e in generale della convenzione.

Il 27 novembre 2008 i membri del Consiglio d’Europa hanno adottato una versione riveduta della convenzione31, volta a tenere in debito conto gli sviluppi sociali e giuridici e a considerare la giurisprudenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo dopo la prima versione della convenzione. Sono tra l’altro stati introdotti i seguenti nuovi principi:

 il consenso di entrambi i genitori è in linea di massima sempre necessario per

un’adozione, in particolare il consenso del padre di un figlio illegittimo (art. 5 cpv. 1 lett. b);

 anche il consenso dell’adottando è necessario per l’adozione, a condizione che

sia in grado di riconoscere la portata del suo consenso. L’adottando, inoltre, deve essere per principio sentito, anche se il suo consenso non costituisce una condizione formale (art. 5 cpv. 1 lett. b);

 gli Stati firmatari hanno la possibilità di applicare la convenzione anche alle

coppie omosessuali coniugate o in unione domestica registrata, a condizione che lo Stato in questione riconosca una tale unione. Lo stesso vale per le coppie di fatto eterosessuali od omosessuali (art. 7 cpv. 2);

 l’età minima dei genitori adottivi deve essere compresa tra i 18 e i 30 anni, e la

differenza minima d’età proposta è di 16 anni (art. 9 cpv. 1).

La versione riveduta della convenzione è aperta alla firma. Finora è stata sottoscritta da 16 Stati membri del Consiglio d’Europa32, sette dei quali (Danimarca, Finlandia,

27 Per una sintesi completa del diritto internazionale rilevante per l’adozione cfr. Vité/Boéchat, 7 segg .; Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 45 segg .

28 STE n. 58; RS 0.211.221.310

29 FF 1971 I 934

30 Stato al 4 set. 2013.

31 STE n. 202.

32 Armenia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Islanda, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna, Ucraina, Ungheria e Regno Unito (stato al 4 set. 2013).