Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/46: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Professione di rappresentante dei creditori) · 6 pagine

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Va considerato anche un altro aspetto: con l’entrata in vigore del Codice di procedura civile (CPC)11 il 1° gennaio 2011, è stato ampiamente realizzato anche l’obiettivo dichiarato di creare un territorio di esecuzione unificato svizzero12. Ciò significa che le modalità di esecuzione sono le stesse in tutta la Svizzera. Anche sotto questo profilo, la competenza conferita ai Cantoni dall’articolo 27 capoverso 1 LEF risulta sorpassata e va pertanto revocata.

Nel quadro dell’adeguamento, può essere abrogato anche il primo periodo dell’attuale articolo 27 capoverso 3 LEF, secondo cui nessuno può essere costretto a munirsi di un rappresentante. L’intero diritto procedurale svizzero si fonda sul principio di assenza dell’obbligo di rappresentanza13: lo ius postulandi è parte della capacità processuale, la quale a sua volta rappresenta l’aspetto processuale della capacità di agire nel diritto civile14 e, pertanto, spetta per legge a ogni persona maggiorenne e capace di discernimento. Non pare più necessario ribadire tale principio nella LEF. La possibilità di farsi rappresentare spetta sia al creditore sia al debitore e a eventuali terzi. Occorre pertanto precisare che l’attuale divieto di addossare i costi del rappresentante alla controparte vale per entrambe le parti in causa (e non solo per il debitore)15.

Secondo il nuovo diritto, tutte le persone aventi l’esercizio dei diritti civili devono poter agire in qualità di rappresentante, quindi anche in particolare le persone giuridiche (uffici d’incasso, assicurazioni di protezione giuridica ecc.). Si tratta di una prassi già ampiamente diffusa16.

Non sono interessate dall’attuale revisione le normative cantonali esistenti che fissano condizioni particolari per l’assunzione di mandati in qualità di agente d’affari. Segnatamente, il Cantone di Lucerna richiede la patente lucernese di agente d’affari o un equivalente attestato di capacità di un altro Cantone17: non si tratta della rappresentanza di altre persone ai sensi dell’articolo 27 LEF.

3.2 Rappresentanza dinanzi a tribunali civili nelle procedure sommarie previste dalla LEF

Dall’entrata in vigore del Codice di procedura civile, il diritto federale disciplina in maniera esaustiva la rappresentanza dinanzi ai tribunali civili (art. 68 CPC). In linea di principio, per la rappresentanza professionale in giudizio vige il monopolio degli avvocati. Per le procedure sommarie applicabili a questioni LEF secondo l’articolo 251 CPC, l’articolo 68 capoverso 2 lettera c CPC prevede tuttavia che,

11 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dic. 2008 (Codice di procedura civile; RS 272).

12 Cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del

28 giu. 2006, FF 2006 6593, 6755; Messaggio concernente il decreto federale sull’approvazione e l’attuazione della revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 18 feb. 2009, FF 2009 1435, 1468, 1469, 1479, 1490.

13 Cfr. Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, 3851: «In Svizzera, è tradizione consolidata che una parte possa condurre da sola un processo sino al Tribunale federale».

14 DTF 132 I 5

15 Riguardo al diritto vigente, cfr. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articoli 1–88, art. 27 N 51.

16 Cfr. la decisione della corte d’appello del Cantone di Berna, ZK 11 184, del

16 mag. 2011; disponibile online all’indirizzo: www.justice.be.ch/justice/de/index/entscheide.

17 § 8 EGSchKG Lucerna (SRL n. 290).