Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/46: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Professione di rappresentante dei creditori) · 6 pagine

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la fissazione delle spese ripetibili, invece, si applicano direttamente gli articoli 95 segg. CPC23. Spetta ai Cantoni determinare l’indennità concreta (art. 96 CPC).

3.3 Agevolazione delle domande d’esecuzione presentate per via elettronica

La mozione chiede di rendere possibile, a livello svizzero, la trasmissione elettronica di atti scritti agli uffici di esecuzione e fallimento. Dal 1° gennaio 2011 gli atti scritti possono essere fatti pervenire per via elettronica agli uffici di esecuzione e fallimento (art. 33a LEF) attraverso una piattaforma di trasmissione riconosciuta24. Gli atti possono inoltre essere trasmessi agli uffici di esecuzione mediante il cosiddetto gruppo e-LEF25. Anche in questo caso sussiste il problema illustrato per cui, quando l’ufficio di esecuzione competente si trova nei Cantoni di Ginevra o Vaud, è sempre necessaria la rappresentanza di un avvocato o di un agente giuridico. Il progetto di modifica dell’articolo 27 LEF eliminerebbe anche questa difficoltà: in futuro, ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili potrebbe trasmettere gli atti in tutti i Cantoni anche per via elettronica.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’avamprogetto non ha ripercussioni sulla Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Con la presente revisione, i Cantoni perdono l’attuale competenza a disciplinare la professione di rappresentante nel procedimento esecutivo.

4.3 Ripercussioni per l’economia

Ogni anno in Svizzera vengono avviate oltre 2,5 milioni di esecuzioni; il procedimento esecutivo è una procedura molto diffusa. Creando un territorio d’esecuzione unificato su scala nazionale, in cui vigono norme identiche, tale procedimento viene notevolmente semplificato, consentendo ai creditori di risparmiare sui costi. In tal modo, un’impresa che intende farsi rappresentare nell’ambito del recupero crediti potrebbe incaricare il medesimo rappresentante per tutta la Svizzera. Per le PMI, la possibilità di farsi rappresentare da un ufficio d’incasso (e non più imperativamente da un avvocato) porterebbe a una consistente riduzione dei costi.

5 Costituzionalità e legalità

Il presente avamprogetto si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)26, il quale conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto civile e procedura civile.

23 Cfr. la sentenza dell’8 giu. 2012 del tribunale d’appello del Cantone di Sciaffusa, 40/2012/2, CAN 2013, n. 3, e la circolare n. 7 del 1° gen. 2011 del tribunale d’appello del Cantone di Berna «Parteientschädigung in Rechtsöffnungssachen».

24 Art. 4 dell’ordinanza del 18 giu. 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (RS 272.1).

25 Ordinanza del DFGP del 9 feb. 2011 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento (RS 281.112.1).

26 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 apr. 1999; RS 101.