Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/46: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Professione di rappresentante dei creditori) · 6 pagine
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In merito alla libera circolazione intercantonale, la legge prevede che i rappresentanti extracantonali siano ammessi alla professione di rappresentante in un Cantone sempreché la loro capacità professionale e moralità siano state accertate in modo adeguato (art. 27 cpv. 2 LEF). A tale riguardo, il Tribunale federale ha stabilito che un rappresentante proveniente da un Cantone che non prevede alcun obbligo di autorizzazione non si può appellare all’articolo 27 capoverso 2 LEF se vuole esercitare in un Cantone che prevede l’obbligo di autorizzazione, bensì deve richiedere l’autorizzazione in quest’ultimo9.
Tale normativa di fatto impedisce che i rappresentanti provenienti da un Cantone in cui non vi sono condizioni di ammissione esercitino nei Cantoni di Ginevra o Vaud. Quindi, per esempio, uffici d’incasso e assicurazioni di protezione giuridica extracantonali sono esclusi dalla rappresentanza nei Cantoni di Ginevra o Vaud, nonostante dispongano di norma della competenza e dell’esperienza per rappresentare le parti dinanzi agli uffici locali di esecuzione e fallimento. Se un creditore intende promuovere un’esecuzione contro un debitore nel Cantone di Ginevra o di Vaud, ma non desidera farlo personalmente, deve pertanto delegare un agente giuridico locale. Qualora invece incarichi un ufficio d’incasso del proprio Cantone, si aggiungono i costi dell’agente giuridico, che possono rendere la rivendicazione del credito considerevolmente più onerosa.
Sebbene tale normativa restringa la libera circolazione intercantonale, nel 2008 il Tribunale federale ha stabilito che la competenza dei Cantoni di limitare la rappresentanza nel procedimento esecutivo, prevista dall’articolo 27 LEF, va considerata come lex specialis rispetto alla legge federale sul mercato interno e che quindi prevalga su quest’ultima10.
3 Proposta di revisione
3.1 Rappresentanza dinanzi agli uffici di esecuzione e fallimento
La mozione in questione mira a garantire in tutta la Svizzera il libero accesso al mercato a coloro che esercitano la professione di rappresentante dei creditori. Tuttavia, introdurre la libera circolazione, mantenendo la competenza conferita ai Cantoni dall’articolo 27 LEF di limitare la professione di rappresentante sul proprio territorio, non porterebbe a un risultato soddisfacente. Infatti, in un Cantone che mantiene una normativa restrittiva del potere di rappresentanza, i rappresentanti locali potrebbero esercitare soltanto osservando tali condizioni, mentre i rappresentanti extracantonali potrebbero esercitare senza condizioni. Di conseguenza la facoltà dei Cantoni di limitare la professione di rappresentante va completamente revocata. Solo così è possibile evitare disparità di trattamento e attuare in maniera adeguata la richiesta della mozione.
8 VD: loi sur la profession d’agent d’affaires breveté (LPAg, RSV 179.11) del
20 mag. 1957; règlement concernant les représentants professionnels autorisés conformément à l'article 27, alinéa 2, LP (RRPLP) del 15 lug. 1997 (RSV 280.07.1); GE: loi ré- glementant la profession d’agent d’affaires del 2 nov. 1927 (RSG E 6 20); règlement sur l’exercice de la profession d’agent d’affaires del 4 set. 1928 (RSG E 6 20.01).
9 DTF 135 I 111
10 DTF 135 I 106