Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/46: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Professione di rappresentante dei creditori) · 6 pagine
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oltre agli avvocati, siano autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio «i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF». Il 23 aprile 2012 il Tribunale federale ha deciso che, dall’entrata in vigore del CPC, l’articolo 27 LEF include anche la regolamentazione della professione di rappresentante nelle procedure sommarie di cui all’articolo 251 CPC18. Ciò significa che in virtù dell’articolo 27 LEF i Cantoni possono emanare prescrizioni sulla professione di rappresentante sia per la procedura dinanzi alle autorità d’esecuzione e fallimento sia per le procedure sommarie di cui all’articolo 251 CPC. Il Tribunale federale ha anche dichiarato ammissibile che un Cantone fissi disposizioni in merito solo per le procedure sommarie di cui all’articolo 251 CPC19. Se tuttavia i Cantoni non si sono avvalsi della competenza normativa loro conferita dall’articolo 27 LEF, la professione di rappresentante è ammessa senza restrizioni anche nelle procedure sommarie previste dalla LEF.
Come già affermato, secondo il diritto vigente solo pochi Cantoni si sono avvalsi della competenza loro conferita dall’articolo 27 LEF, per cui quasi ovunque le persone aventi l’esercizio dei diritti civili hanno la facoltà di esercitare la professione di rappresentante. Ciò pare adeguato, dato che in particolare una procedura di rigetto può essere condotta anche da rappresentanti non abilitati all’esercizio dell’avvocatura; in sostanza, si tratta di una prosecuzione del procedimento esecutivo generalmente di scarsa complessità. Non è ammissibile limitare la facoltà di rappresentanza, per esempio ai rappresentanti delle assicurazioni di protezione giuridica o degli uffici d’incasso, perché in tal modo si escluderebbero senza motivo vari altri rappresentanti a titolo professionale, contravvenendo al principio costituzionale della parità di trattamento. Mantenendo invariato il riferimento attuale all’articolo 27 LEF risultano pertanto ammissibili tutte le persone (fisiche e giuridiche). Le esperienze maturate nella prassi cantonale dimostrano l’adeguatezza di questa soluzione.
In linea di principio, l’articolo 27 dell’avamprogetto si applica soltanto al procedimento dinanzi agli uffici di esecuzione e fallimento. L’attuale articolo 68 capoverso 2 lettera c CPC rinvia per la professione di rappresentante all’articolo 27 LEF; l’adeguamento proposto dell’articolo 27 LEF ha quindi come conseguenza che anche nelle procedure sommarie previste dalla LEF tutte le persone aventi l’esercizio dei diritti civili saranno autorizzate a esercitare la professione di rappresentante. Pertanto non è necessario adeguare il CPC.
Il rimando non vale tuttavia per il divieto di assegnare indennità alle parti sancito all’articolo 27 capoverso 2 AP-LEF20. La disposizione precedentemente vigente21, che consentiva esplicitamente anche di accollare i costi di rappresentanza al debitore sottoposto alla procedura di rigetto22, è stata sì abrogata con l’entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011, ma non si intendeva modificare la situazione giuridica. Per
18 DTF 138 III 399
19 DTF 138 III 400
20 Riguardo al diritto vigente, cfr. Gilliéron, op. cit., art. 27 N 52; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, art. 27 N 33.
21 Art. 62 cpv. 1 dell’ordinanza del 23 set. 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, OTLEF, RU 1996 2937.
22 Decisione del Tribunale federale del 10 set. 2009, n. 5A_225/2009, consid. 3.2 con ulteriore riferimento; cfr. anche il messaggio dell’8 mag. 1991 concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), FF 1991 III 30.