Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 6 pagine

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Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa all'adozione di un Regolamento tecnico Voto elettronico

I Cantoni auspicano in parte un miglioramento della sistematica e un impiego più coerente della terminologia. Per il rimanente occorrerebbe armonizzare meglio tra di loro le disposizioni dell'ODP e dell'OVE. Si dovrebbe in particolare chiarire quali requisiti applicare alle diverse fasi di estensione3 e, inoltre, precisare quale documentazione presentare per la domanda di autorizzazione di principio del Consiglio federale e quale per la domanda di nulla osta della Cancelleria federale.

Il Cantone di Argovia desidera ricevere commenti e precisazioni più esaustivi concernenti l'allegato dell'OVE. Auspica di poter influire sulla configurazione dettagliata dell'OVE nell'ambito del gruppo di lavoro annunciato e di poter chiarire questioni legate alla comprensione.

Il Cantone di Zurigo ritiene problematico il fatto che l'OVE rimandi alle norme ISO per l'adempimento di singoli requisiti. Dette norme non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né sono in altro modo accessibili al pubblico o quanto meno consultabili.

I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo suggeriscono, quando si tratta di informare sul tema OVE, di menzionare esplicitamente il fatto che, su questa base, è possibile ammettere al voto elettronico fino al 100 per cento dell'elettorato.

Il Cantone di Ginevra segnala che la versione francese necessita di diverse correzioni di tipo linguistico.

Secondo il Consiglio della parità Egalité handicap occorrerebbe tener conto delle raccomandazioni del sottogruppo di lavoro «Sistemi VE senza barriere».

Il PES suggerisce l'impiego o lo sviluppo di software con licenze open source.

4 Osservazioni in merito ai singoli articoli

Art. 1 Condizioni generali per l'ammissione al voto elettronico per scrutinio

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva ritiene questa disposizione4 necessaria. Il Cantone di San Gallo apprezza il fatto che anche la caratteristica di facile utilizzo sia considerata prioritaria.

Secondo il Cantone di Zurigo occorrerebbe precisare quando una funzionalità può essere reputata «accessibile».

È stato inoltre auspicato che, nel capoverso 2, si opti per una formulazione al plurale, vale a dire «organi indipendenti». I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo criticano il fatto che nella prima frase sia impiegata la forma potestativa. Secondo il Cantone di San Gallo occorrerebbe dire più concretamente quando è necessaria un'ulteriore verifica del sistema o dell'esercizio, mentre il Cantone di Neuchâtel ritiene che sarebbe opportuno precisare chi effettua la verifica.

Il Cantone di Argovia è del parere che la gestione e l'effetto dell'analisi dei rischi andrebbero spiegati.

I Cantoni di Berna e di Ginevra auspicano che il capoverso 4 venga precisato.

Art. 2 Analisi dei rischi

In linea di massima le diposizioni contenute nell'articolo 2 sono approvate5.

I Cantoni di Ginevra e di San Gallo invitano a precisare maggiormente il livello dei rischi per la sicurezza che può essere considerato accettabile.

Il Cantone di Berna è favorevole al fatto che i Cantoni detentori del sistema debbano presentare i documenti relativi ai rischi residui (prova e motivazione) ai sensi del capoverso 2 e dell'articolo 5 capoverso 2.

3 Cfr. il parere del Cantone GR. 4 Cfr. in particolare i pareri dei Cantoni FR, GR, SG, AG, VD, NE e GE (eccetto il cpv. 4), nonché di OSE e PES. 5 Cfr. in particolare i pareri dei Cantoni FR, GR, SG, AG, VD, NE e GE, nonché di OSE e PES.