Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 6 pagine
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Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa all'adozione di un Regolamento tecnico Voto elettronico
Allegato, capitolo 2
N. A1.20: I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo sono dell'opinione che la disposizione potrebbe essere sostituita dal seguente periodo: «L’accessibilità del sistema di VE client deve essere verificata da un servizio riconosciuto dall’esperto conformemente allo standard eCH-0059». Il Consiglio della parità Egalité handicap mette in dubbio la necessità di avvalersi di un esperto.
N. A3.45: Secondo il Cantone di Zurigo è sufficiente illustrare agli aventi diritto di voto come si può svuotare la cache.
N. A7.10: Secondo i Cantoni dei Grigioni e di Friburgo non è chiaro che cosa s'intende con «immediatamente». Il Cantone di Zurigo si chiede se il decrittaggio debba essere effettuato dal gestore del sistema di VE.
N. A7.35: I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo ritengono che il principio del doppio controllo debba essere limitato a processi ad alto rischio inevitabili.
N. A8.25: Il Cantone di San Gallo propone di definire la nozione di «trattamento confidenziale».
Allegato, capitolo 3
I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo ritengono che, nel quadro di una valutazione dei rischi, il principio del doppio controllo potrebbe essere indebolito o soppresso da misure tecniche concernenti il sistema o i processi o da misure nell'ambito del personale.
Secondo il Cantone di Ginevra è problematico che nella sezione 3.15 si rimandi a una norma estera, poiché questa potrebbe essere perfezionata e diventare quindi inapplicabile (senza che la Svizzera abbia la possibilità di pronunciarsi).
Il Cantone di San Gallo deplora che nel numero M3.50 con il termine «firma» si fornisca già una soluzione escludendo così altre possibili alternative.
Allegato, capitolo 4
Il PES segnala che si potrebbe utilizzare eventualmente la SuisseID, in quanto metodo di autenticazione già esistente.
N. D2.08: Secondo i Cantoni dei Grigioni e di Friburgo questa disposizione comporterebbe una procedura di partecipazione particolare per le persone con disabilità, difficilmente realizzabile nella pratica. La scansione di elementi ha luogo dalla parte client e non può essere controllata.
N. D2.20: Il Cantone di San Gallo non comprende perché l'attuale catalogo della Cancelleria federale «Requisiti per le tipografie» venga inasprito da quanto disposto nel numero D2.20. In linea di massima è già sufficientemente difficile rispettare le esigenze attuali.
Allegato, capitolo 5
N. E6.30: I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo propongono di adeguare gli intervalli di verifica a quelli adottati per l'infrastruttura del VE e di portarli quindi a tre anni.