Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 6 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa all'adozione di un Regolamento tecnico Voto elettronico

Secondo i Cantoni di Zurigo, dei Grigioni, di Friburgo, di Argovia, del Vallese, di Neuchâtel e di San Gallo il capoverso 3 introdurrebbe il principio di trasparenza. Occorrerebbe quindi prevedere almeno una riserva per una restrizione occasionale. Il PES auspica un software con licenze open source.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione del 50 per cento dell'elettorato cantonale (verificabili-

tà individuale)

Il Cantone di Argovia auspica ulteriori spiegazioni concernenti i principi enunciati nei capoversi 2 e 4.

Il Cantone di Neuchâtel è favorevole ad aumentare dal 50 al 70 per cento il limite di questa fase di estensione.

Secondo i Cantoni dei Grigioni, di Friburgo e di San Gallo la possibilità di effettuare una verifica a posteriori ai sensi del capoverso 2 dovrebbe essere offerta soltanto entro i termini di ricorso attualmente previsti6.

Art. 4 Requisiti per l'ammissione dell'intero elettorato cantonale (verificabilità comple-

ta)

I partecipanti all'indagine conoscitiva ritengono necessarie tali disposizioni7.

Il Cantone di Argovia auspica ulteriori spiegazioni concernenti i principi enunciati nei capoversi 1 e 2.

Secondo i Cantoni dei Grigioni e di Friburgo nel titolo non si dovrebbe parlare di «intero elettorato cantonale», bensì del 100 per cento dell'elettorato.

Il Cantone di Zurigo suggerisce di definire almeno nell'allegato la nozione di «verificatori».

Il Cantone di San Gallo ritiene che il capoverso 1 verta soltanto su una falsificazione del risultato. Oltre a un risultato corretto, è importante però anche che i dati relativi agli elettori siano corretti.

Secondo i Cantoni dei Grigioni e di Friburgo occorrerebbe prevedere espressamente che la Cancelleria federale sostenga i gestori del sistema nella fase di realizzazione immediata e praticabile.

I Cantoni dei Grigioni, di Friburgo e di San Gallo suggeriscono quindi di attenuare il tenore del secondo periodo del capoverso 5 in modo che non sia reso riconoscibile «qualsiasi» abuso, bensì soltanto «un» abuso.

Art. 5 Attestati relativi alle domande

Secondo il Cantone di Ginevra occorrerebbe precisare chi potrebbe rilasciare gli attestati menzionati.

Art. 6 Entrata in vigore

Nessuna osservazione.

Allegato, capitolo 1

Secondo i Cantoni dei Grigioni e di Friburgo alla voce definizioni occorrerebbe distinguere tra esercizio del sistema («delivery») e operazione (responsabilità del processo).

Le definizioni ‒ così il Cantone di Ginevra ‒ dovrebbero apparire in ordine alfabetico in ognuna delle lingue.

Il Cantone di San Gallo suggerisce di includere nelle definizioni le nozioni di «albo», «verificatore», «trattamento confidenziale», «dati segreti» e «verbale crittografico».

6 Questa osservazione vale anche per la possibilità di verifica a posteriori di cui all'art. 4 cpv. 2. 7 Cfr. in particolare i pareri dei Cantoni FR, GR, SG, AG, VD, NE (eccetto cpv. 5) e GE, nonché di OSE e PES.