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Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 22 pagine

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Approvazione e attuazione del Protocollo relativo all’estensione alla Croazia

dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. DF

2Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/7156 e nel regolamento (CEE) n. 574/7257 nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’appendice 2 dell’allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)58.

3Il Consiglio federali adegua i rimandi agli atti dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.

4Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1.

6. Legge federale del 18 marzo 199459 sull’assicurazione malattie

Art. 95a

1Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applica-

56 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo

all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro

familiari che si spostano all’interno della Comunità.

57 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione

dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si

spostano all’interno della Comunità.

58 RS 0.632.31

59RS 832.10.