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Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 22 pagine
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Approvazione e attuazione del Protocollo relativo all’estensione alla Croazia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. DF
zione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/7129 e nel regolamento (CEE)
n. 574/7230 nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’appendice 2 dell’allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)31.
3Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.
4Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1.
3. Legge federale del 6 ottobre 200632 sulle prestazioni complementari
Art. 32
1Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi
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di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004 , nel regolamento
29 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
30 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
31 RS 0.632.31
32RS 831.30
33 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS