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Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 11 pagine
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Questo Protocollo III è stato tradotto in lingua italiana ai fini di informazione e non ha validità formale giuridica.
Determinante e la versione siglato del Protocollo III in versione francese e inglese.
Protocollo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, successivamente alla sua adesione all’Unione europea
La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «la Svizzera»,
da una parte,
e
l’Unione europea,
e
il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
di seguito denominati gli «Stati membri»,
dall’altra,
di seguito denominati «parti contraenti»,
visto l’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato «Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002;
visto il Protocollo del 26 ottobre 2004 all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia,
Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione
all’Unione europea (di seguito denominato «il Protocollo del 2004»), entrato in vigore il 1° aprile 2006;
visto il Protocollo del 27 maggio 2008 all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della