Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/90: Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia · 11 pagine
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un’immigrazione controllata sia del principio della libera circolazione delle persone. I Cantoni hanno apprezzato anzitutto il fatto di essere stati rappresentati nella delegazione incaricata dei negoziati, ma chiedono che i contingenti applicati ai cittadini croati non abbiano alcuna ripercussione negativa sull’ammissione di manodopera qualificata proveniente da Paesi terzi. Il Cantone di GL auspica che il periodo transitorio non sia più breve di quelli fissati nei Protocolli I e II.
Il PBD accoglie positivamente i risultati raggiunti nei negoziati, in particolare l’eliminazione dell’effetto di aggiramento della clausola di salvaguardia.
Il PPD approva l’opzione di un periodo transitorio di dieci anni e la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia contemporaneamente per i permessi L e B qualora siano soddisfatti i requisiti quantitativi in una delle due categorie.
Il PLR sostiene il Protocollo III e apprezza in particolare i miglioramenti apportati al meccanismo della clausola di salvaguardia.
L’USC chiede il mantenimento delle restrizioni di accesso al mercato del lavoro fino al settimo anno del periodo transitorio.
Hotelleriesuisse chiede che, durante il periodo transitorio, i contingenti siano adattati alle esigenze dell’economia.
5.2.2. Normativa transitoria per l’acquisto di terreni agricoli (allegato I)
Nessun partecipante si è espresso in merito all’allegato I.
5.2.3. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II)
I Cantoni concordano con la normativa in materia di sicurezza sociale.
Il PPD critica l’assenza di spiegazioni dettagliate sulle misure volte a coordinare i sistemi di sicurezza sociale e, in particolare, sulle relative ripercussioni finanziarie. Secondo questo partito le esperienze maturate con le precedenti estensioni avrebbero dovuto essere integrate nel rapporto esplicativo sul Protocollo III e i costi per l’estensione dell’ALC indicati più dettagliatamente.
L’OSE critica il fatto che la libera circolazione delle persone privi gli Svizzeri che vivono in uno Stato contraente della possibilità di affiliarsi all’AVS/AI facoltativa.
5.2.4. Riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III)
I Cantoni concordano con la normativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
L’USC chiede lo stralcio dei requisiti per le qualifiche nel caso dei soggiorni di breve durata non soggetti a contingenti. Questa misura permetterebbe di reclutare aiutanti in numero sufficiente nel periodo del raccolto, inoltre aiuterebbe a contrastare il lavoro nero e non avrebbe alcuna ripercussione negativa sulle assicurazioni sociali.
6. Altre osservazioni
Come riportato al capitolo 4, molti partecipanti si sono espressi sull’assetto da dare alle misure collaterali. Le richieste e i pareri a tale proposito sono riportati al capitolo 6.1. Il capitolo 6.2. illustra i pareri su altri temi emersi nell’ambito della consultazione.