Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 119Fedlex · Rapporto esplicativo

diretta delle persone fisiche e giuridiche, dell’imposta sul valore aggiunto o dei contributi AVS/AD.

Costi di esecuzione

I costi di esecuzione di un sistema di incentivazione sono più bassi rispetto ad altri provvedimenti intesi a ridurre il consumo di energia. La riscossione e la restituzione della tassa sull’energia possono essere effettuate dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Per i combustibili e i carburanti fossili questo sarebbe possibile, senza ingenti oneri supplementari, tramite i canali che l’AFD già dispone per la riscossione dell’imposta sugli oli minerali. La riscossione della tassa sull’energia elettrica può avvenire tramite l’esistente base di dati del supplemento di rete secondo la LEne129. L’esecuzione della tassa sull’energia si baserebbe su strumenti già esistenti e comporterebbe un limitato onere amministrativo supplementare. La ridistribuzione verrebbe effettuata, analogamente all’attuale tassa CO2 sui combustibili, senza onere supplementare tramite le casse malati/di compensazione AVS oppure sotto forma di crediti d’imposta tramite gli Uffici cantonali delle contribuzioni. Per tali uffici, in particolare nella fase introduttiva, questo comporterebbe un certo onere supplementare. La compensazione del gettito della tassa sull’energia tramite le riduzioni di imposte e tasse comporterebbe un esiguo onere amministrativo supplementare. I costi di esecuzione per l’esenzione di imprese con un elevato consumo energetico e con elevate emissioni di gas serra, esposte alla concorrenza internazionale, possono variare in base alla loro impostazione. Nel numero 5.2.4 si trova una prima valutazione dei costi di esecuzione in base alle esperienze attuali.

10.2 Ripercussioni per i Cantoni

In linea di massima, i Cantoni non sono direttamente interessati dall’introduzione di un sistema di incentivazione, poiché la tassa sull’energia è una tassa nazionale e la compensazione avviene tramite l’abbassamento di imposte che rientrano nella competenza della Confederazione. Anche la ridistribuzione delle entrate tramite le casse malati o le casse di compensazione non riguarda i Cantoni. L’imposta federale diretta delle persone fisiche e giuridiche viene tuttavia riscossa dai Cantoni a favore della Confederazione e la quota cantonale ammonta al 17 per cento delle entrate dell’imposta federale diretta. Con la riduzione

dell’imposta federale diretta delle persone fisiche o giuridiche, la quota cantonale si riduce in modo corrispondente. Esistono tre possibilità per rimediare a questa problematica: procedere a un adeguamento periodico, aumentare la quota dei Cantoni o procedere a un adeguamento unico. In quest’ultimo caso il rischio della diminuzione delle entrate è sopportato sia dalla Confederazione sia dai Cantoni. Per una discussione approfondita riguardo alle possibilità di compensazione si veda il numero 9.3.3.

Se la ridistribuzione delle entrate della tassa sull’energia avviene tramite crediti d’imposta o assegni per il credito d’imposta concessi attraverso l’imposta federale diretta delle persone fisiche o l’imposta cantonale sul reddito (analogamente alla restituzione dell’imposta preventiva), questi provvedimenti dovrebbero essere adottati dalle autorità fiscali cantonali. Una situazione simile comporta, soprattutto al momento dell’introduzione, per tali autorità un certo

129 Se sull’energia elettrica dovesse essere riscossa una tassa differenziata in base al suo metodo di produzione, bisognerebbe tenere conto di un onere supplementare.