Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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d’imposta. Questa forma di ridistribuzione non avrebbe senso se dovesse disperdere in larga misura l’impatto d’incentivazione.
Aumento della quota spettante ai Cantoni
Un’altra soluzione potrebbe consistere nel compensare la diminuzione dell’aliquota d’imposta per i Cantoni mediante un adeguamento unico che porterebbe la quota a loro spettante al di sopra dell’attuale 17 per cento. Supponiamo che l’aliquota dell’imposta federale diretta sia ridotta in una certa misura per ridistribuire una parte dei proventi della tassa sull’energia.
Aumentando la quota dei Cantoni nella stessa misura, l’importo che questi riceverebbero corrisponderebbe a quello che avrebbero ricevuto se l’imposta federale diretta non fosse stata scelta come canale di ridistribuzione. La riforma non avrebbe incidenza sui Cantoni né al momento della sua introduzione né in seguito. Infatti, anche se la base fiscale aumentasse per motivi indipendenti dalla tassa sull’energia, le entrate dei Cantoni rimarrebbero comunque le stesse rispetto a quelle che avrebbero incassato se l’imposta federale diretta non fosse stata scelta come canale di ridistribuzione125. I Cantoni conseguirebbero una neutralità di bilancio a spese della Confederazione, che dovrebbe sostenere da sola le eventuali perdite.
Adeguamento unico con pari rischi per la Confederazione e i Cantoni
Questa variante è intesa a evitare un adeguamento periodico. Inoltre, la Confederazione non deve assumersi tutti i rischi da sola. Dopo la fase transitoria dell’aumento progressivo della tassa sull’energia, la riduzione dell’aliquota dell’imposta federale diretta sarebbe calibrata in funzione del gettito a lungo termine della nuova tassa. La possibile riduzione della base della tassa sull’energia sarebbe quindi presa in considerazione sin dall’inizio. Nel periodo in cui il gettito della tassa sull’energia diminuisce, si registrerebbe un’eccedenza di cui bisognerebbe prevedere la destinazione, la quale potrebbe consistere, ad esempio, in una riduzione del debito o in una ridistribuzione pro capite. Se le previsioni si rivelassero corrette, a lungo termine il bilancio sarebbe in parità. Se risultassero errate, non sarebbe più garantita la neutralità di bilancio. I Cantoni riceverebbero come finora il 17 per cento del gettito dell’imposta federale diretta più il 17 per cento della quota di proventi della tassa sull’energia che sarebbe ridistribuita attraverso il canale dell’imposta federale diretta. La Confederazione e i Cantoni sosterrebbero pertanto lo stesso rischio della mancata neutralità di bilancio, ciascuno in proporzione alle rispettive quote del gettito dell’imposta federale diretta.
125 In termini matematici, l’importo che i Cantoni ricevono è determinato applicando la formula seguente: substrato fiscale * aliquota d’imposta * quota dei Cantoni. Se il risultato del prodotto tra l’aliquota fiscale e la quota dei Cantoni è mantenuto costante per compensare la diminuzione dell’aliquota, le entrate dei Cantoni varieranno con il variare del substrato fiscale, ma non saranno diverse rispetto ai livelli che raggiungerebbero se l’imposta federale diretta non fosse scelta come canale di ridistribuzione. L’impatto di una diminuzione dell’aliquota dell’imposta federale diretta sul substrato fiscale di un Cantone non è considerato nella presente analisi (vedi nota a piè di pagina 121). Se la nuova quota spettante ai Cantoni è calcolata senza considerare questo effetto, la ridistribuzione attraverso il canale dell’imposta federale diretta risulterà vantaggiosa per i Cantoni. È senz’altro possibile calcolare la nuova quota spettante ai Cantoni tenendo conto di questo effetto e quindi facendo in modo che la ridistribuzione non abbia incidenze sui Cantoni, ma per effettuare questo calcolo è necessario poter quantificare la reazione del substrato fiscale a una diminuzione dell’aliquota d’imposta.