Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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invece interessate dalla soppressione le tasse di incentivazione136 che si basano solo
sull’articolo 74 Cost. e sulla legge sulla protezione dell’ambiente. Tra queste rientrano la tassa sui composti organici volatili (COV) e la tassa sullo zolfo.
È probabile che le misure di cui alla lettera b saranno viepiù prese in considerazione in una fase successiva, quando i proventi della tassa sull’energia e sul clima avranno raggiunto un determinato volume.
Secondo il capoverso 2 i proventi della nuova tassa sull’energia e sul clima possono essere impiegati per un periodo limitato a favore degli esistenti scopi di promozione. Attualmente fino alla metà dei proventi della tassa sul CO2 è messa a disposizione per promuovere scopi di incentivazione137. Se la tassa sul CO2 e il supplemento rete di cui all’articolo 15b della legge sull’energia sono ora sostituiti dalla nuova tassa sull’energia e sul clima, i rispettivi proventi sottostanno allo scopo di compensazione sancito nell’articolo 131a capoverso 4 del progetto di Costituzione. Se nel periodo transitorio si intendono impiegare questi proventi per finanziare gli scopi di promozione esistenti, è necessaria un’autorizzazione esplicita. Il capoverso 2 è impostato come disposizione potestativa e consente al legislatore di portare a termine le misure di promozione eventualmente già prima della data stabilita nella Costituzione. Gli obblighi assunti prima di questa data possono essere adempiuti anche successivamente a carico della tassa sull’energia e sul clima.
Attuazione a livello di legge
L’intento della formulazione aperta nel progetto di Costituzione è permettere di applicare una tassa sia ai vettori energetici fossili sia all’energia elettrica. Per calcolare la futura tassa su combustibili e carburanti è ipotizzabile considerare a livello di legge il contenuto energetico e le emissioni di CO2 o anche una combinazione dei due elementi. Un’opzione consiste in particolare nel calcolare la tassa su combustibili e carburanti esclusivamente in base alle emissioni di CO2. In quest’ultimo caso la tassa potrebbe sostanzialmente basarsi sui meccanismi della vigente legge sul CO2, tuttavia occorrerebbe effettuare gli adeguamenti necessari nel quadro di una revisione. La tassa sull’energia elettrica dovrebbe in tal caso essere disciplinata in un nuovo atto legislativo speciale.
136 Tasse di incentivazione ai sensi dell’OCOV (RS 814.018), OHEL (RS 814.019) e OBDZ (RS 814.020).
137 Vedi 09.067 Messaggio del 26 agosto 2009 concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (Revisione della legge sul CO2 e iniziativa popolare federale «Per un clima sano»; FF 2009 6467, pag. 6545 segg.).