Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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Il suo carattere potestativo133 conferisce alla disposizione la flessibilità necessaria e permette di attuare soluzioni su misura. La nuova tassa deve essere riscossa in aggiunta alla tassa sul traffico pesante e alle imposte speciali di consumo (imposta sugli oli minerali compreso il supplemento fiscale)134. La tassa sull’energia e sul clima si prefigge di sostituire la tassa sul CO2 e il supplemento rete di cui all’articolo 15b della legge sull’energia, ma non l’imposta sugli oli minerali e nemmeno la tassa sui COV e la tassa sullo zolfo.
Analogamente all’attuale tassa sul CO2, l’ammontare della tassa sull’energia e sul clima deve orientarsi agli obiettivi della politica energetica e climatica. Il capoverso 2 limita a livello costituzionale i proventi annui massimi della tassa. All’Assemblea federale è attribuita la competenza di adeguare al rincaro questo importo135. Una limitazione differenziata in funzione dei singoli vettori energetici sarebbe troppo complessa sotto il profilo tecnico e irrealizzabile.
Il capoverso 3 è di natura programmatica nel senso che stabilisce, all’attenzione del legislatore, gli obiettivi sovraordinati della nuova tassa di incentivazione. Si tratta del consumo energetico parsimonioso e razionale (efficienza energetica) e della riduzione dell’emissione di gas serra (protezione del clima).
Il capoverso 4 prescrive che l’onere causato dalla tassa sull’energia e sul clima deve essere compensato integralmente. Con l’impostazione neutrale sotto il profilo del bilancio, a saldo si dovrebbero raggiungere gli obiettivi della politica energetica e climatica, ossia senza oneri supplementari per la popolazione e l’economia. La compensazione può avvenire in modi diversi, ovvero mediante la riduzione o la soppressione di altre tasse riscosse dalla Confederazione o dei contributi versati alle assicurazioni sociali (lett. a), mediante la distribuzione dei proventi della tassa alla popolazione e all’economia nonché ai Cantoni, qualora questi ultimi debbano sostenere perdite dovute a una riduzione dell’imposta federale diretta (lett. b). Sono possibili anche forme miste.
Nella determinazione della tassa, il capoverso 5 obbliga il legislatore a prendere in considerazione le imprese il cui esercizio o la cui produzione presentano un consumo energetico particolarmente elevato. Si tratta di una clausola di rigore.
Art. 197 n. 6 (Disposizione transitoria)
Il capoverso 1 prevede un’introduzione graduale della tassa sull’energia e sul clima. Nel contempo concretizza la compensazione di cui all’articolo 131a capoverso 4 del progetto di Costituzione nel passaggio al sistema di incentivazione. La compensazione deve essere attuata in funzione dell’introduzione della tassa sull’energia e sul clima. A tale scopo sono a disposizione in particolare gli strumenti di cui alle lettere a e b. A seconda delle necessità questi strumenti possono essere combinati o impiegati in maniera scaglionata nel tempo.
La legge sul CO2 e la legge sull’energia si basano sugli articoli 74 (protezione dell’ambiente) e 89 (politica energetica) della Costituzione federale. L’introduzione graduale della nuova tassa sull’energia e sul clima consente di sopprimere, in funzione dei proventi, la tassa sul CO2 e il supplemento di rete di cui all’articolo 15b della legge sull’energia (lett. a). Non sono
133 In analogia all’articolo 85 Cost. (Tassa sul traffico pesante).
134 Vedi articolo 131 capoverso 1 lettera e e capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 86 capoversi 1 e 4 Cost.
135 In analogia all’articolo 159 capoverso 4 Cost. (freno alle spese).