Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 128Fedlex · Rapporto esplicativo

12.2 Progetto

Art. 131a Tassa sull’energia e sul clima

1

Oltre alla tassa sul traffico pesante di cui all’articolo 85 e alle imposte di consumo di cui

all’articolo 131 in combinato disposto con l’articolo 86, la Confederazione può riscuotere su carburanti e combustibili nonché sull’energia elettrica una tassa sull’energia e sul clima.

2

I proventi annui della tassa sull’energia e sul clima non possono eccedere i 6 miliardi di franchi.

L’Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza questo importo.

3

La riscossione della tassa sull’energia e sul clima contribuisce:

a. al consumo energetico parsimonioso e razionale;

b. alla riduzione dell’emissione di gas serra.

4

L’onere causato dalla tassa sull’energia e sul clima è compensato integralmente mediante:

a. la riduzione o la soppressione di altre tasse ricosse dalla Confederazione e dei contributi versati alle assicurazioni sociali;

b. la distribuzione:

1. alla popolazione e all’economia;

2. ai Cantoni nella misura in cui sono interessati da una riduzione dell’imposta federale diretta.

5

Nella determinazione della tassa sull’energia e sul clima devono essere prese in considerazione le imprese il cui esercizio o la cui produzione presenta un consumo energetico particolarmente elevato.

Art. 197 n. 6

6. Disposizione transitoria dell’art. 131a (Tassa sull’energia e sul clima)

1

La tassa sull’energia e sul clima è introdotta gradualmente. Le misure di compensazione di cui all’articolo 131a capoverso 4 sono adottate in funzione dell’introduzione. Il legislatore può in particolare:

a. sopprimere determinate tasse attuali disciplinate agli articoli 74 o 89;

b. ridurre le imposte federali dirette di cui all’articolo 128 o determinati contributi versati alle assicurazioni sociali.

2

Nella misura in cui sono riscosse tasse a destinazione vincolata in virtù del capoverso 1 lettera a, fino al (31 dicembre …) per finanziare i relativi compiti può essere utilizzata la tassa sull’energia e sul clima. Gli obblighi assunti prima di questa data possono essere adempiuti anche successivamente a carico della tassa sull’energia e sul clima.

12.3 Commenti

Art. 131a Tassa sull’energia e sul clima La nuova disposizione è inserita dopo la base costituzionale in materia di imposte speciali di consumo (art. 131 Cost.). La rubrica designa la nuova tassa e nel contempo riflette i due obiettivi centrali perseguiti con l’introduzione di questa tassa, ovvero l’efficienza energetica e la protezione del clima. Il capoverso 1 consente alla Confederazione di riscuotere su carburanti e combustibili nonché sull’energia elettrica, quindi su tutti i vettori energetici, una tassa sull’energia e sul clima.