Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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12.2 Progetto
Art. 131a Tassa sull’energia e sul clima
1
Oltre alla tassa sul traffico pesante di cui all’articolo 85 e alle imposte di consumo di cui
all’articolo 131 in combinato disposto con l’articolo 86, la Confederazione può riscuotere su carburanti e combustibili nonché sull’energia elettrica una tassa sull’energia e sul clima.
2
I proventi annui della tassa sull’energia e sul clima non possono eccedere i 6 miliardi di franchi.
L’Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza questo importo.
3
La riscossione della tassa sull’energia e sul clima contribuisce:
a. al consumo energetico parsimonioso e razionale;
b. alla riduzione dell’emissione di gas serra.
4
L’onere causato dalla tassa sull’energia e sul clima è compensato integralmente mediante:
a. la riduzione o la soppressione di altre tasse ricosse dalla Confederazione e dei contributi versati alle assicurazioni sociali;
b. la distribuzione:
1. alla popolazione e all’economia;
2. ai Cantoni nella misura in cui sono interessati da una riduzione dell’imposta federale diretta.
5
Nella determinazione della tassa sull’energia e sul clima devono essere prese in considerazione le imprese il cui esercizio o la cui produzione presenta un consumo energetico particolarmente elevato.
Art. 197 n. 6
6. Disposizione transitoria dell’art. 131a (Tassa sull’energia e sul clima)
1
La tassa sull’energia e sul clima è introdotta gradualmente. Le misure di compensazione di cui all’articolo 131a capoverso 4 sono adottate in funzione dell’introduzione. Il legislatore può in particolare:
a. sopprimere determinate tasse attuali disciplinate agli articoli 74 o 89;
b. ridurre le imposte federali dirette di cui all’articolo 128 o determinati contributi versati alle assicurazioni sociali.
2
Nella misura in cui sono riscosse tasse a destinazione vincolata in virtù del capoverso 1 lettera a, fino al (31 dicembre …) per finanziare i relativi compiti può essere utilizzata la tassa sull’energia e sul clima. Gli obblighi assunti prima di questa data possono essere adempiuti anche successivamente a carico della tassa sull’energia e sul clima.