Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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divisi sulla decisione di considerarla o meno un’imposta indiretta secondo il diritto
dell’OMC56, ragione per cui l’introduzione di misure di compensazione alla frontiera per queste due tasse è discutibile per motivi giuridici.
Tuttavia, per essere conforme alle norme dell’OMC l’impostazione delle misure di compensazione alla frontiera deve soddisfare altre condizioni. A questo riguardo bisogna sottolineare che il diritto dell’OMC differisce a seconda che le misure di compensazione alla frontiera concernono le importazioni o le esportazioni.
L’UE non esclude l’emanazione di misure di compensazione alla frontiera, sebbene finora non abbia proceduto in tal senso.
Misure di compensazione alla frontiera per le importazioni
Divieto generale di discriminazione (art. I par. 1 e art. III par. 2 GATT)
Se la tassa sull’energia su cui si basa una misura di compensazione alla frontiera concernente le importazioni fosse riconosciuta come imposta indiretta ai sensi del diritto dell’OMC, si dovrebbe esaminare se questa misura è contraria al divieto generale di discriminazione (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pagg. 90‒96). Ai sensi di questo divieto i prodotti congeneri devono essere trattati allo stesso modo a prescindere dalla loro origine. È quindi vietato qualsiasi trattamento discriminatorio tra importazioni di origine diversa (principio del trattamento della nazione più favorita, art. I par. 1 GATT)57 come pure tra importazioni e prodotti nazionali (principio del trattamento nazionale, art. III GATT). La sentenza pronunciata da un organo di conciliazione dell’OMC in merito a un caso concernente autovetture importate in Canada58 fa supporre che un trattamento disparitario di prodotti d’importazione congeneri sia conforme al principio della nazione più favorita (art. I par. 1 GATT), se l’importo della tassa
all’importazione non è in alcuna relazione con il Paese d’origine dei prodotti. Tuttavia, una differenziazione dei prodotti importati secondo le loro emissioni o il contenuto energetico (energia grigia) violerebbe il principio del trattamento nazionale (art. III par. 3 GATT, primo periodo), secondo cui i prodotti importati non possono essere gravati di tasse più elevate di quelle che gravino i prodotti nazionali congeneri. Di fatto, le importazioni potrebbero essere gravate solo della tassa nazionale più bassa. Anche se una misura di compensazione alla frontiera superasse questo ostacolo giuridico rilevante, l’assenza di una differenziazione sulla base delle emissioni o del contenuto energetico (energia grigia) non renderebbe tale misura interessante né sotto il profilo economico né sotto quello ecologico.
Deroga alle eccezioni (art. XX GATT)
Se una misura di compensazione alla frontiera è in contrasto con il divieto di discriminazione oppure se la tassa sull’energia da compensare alla frontiera non è riconosciuta come imposta indiretta, un Paese potrebbe appellarsi alla clausola delle eccezioni del GATT di cui
56 Depone a favore il fatto che si tratta di un’imposizione del consumo di prodotti ad alta intensità di CO2, a sfavore il fatto che vengono gravati i produttori e i fattori di produzione.
57 Il GATT è l’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (General Agreement on Tariffs and Trade) dell’OMC.
58 In questo caso certi produttori automobilistici che importavano autovetture in Canada potevano essere esentati, a determinate condizioni, dai dazi all’importazione, ad esempio se la tassa canadese sul valore aggiunto riscossa sulle vendite delle loro autovetture raggiungeva un importo minimo prestabilito. Il Giappone e l’UE hanno presentato ricorso, adducendo come motivo il fatto che il Canada privilegiava i produttori statunitensi.