Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo
Entrambe le varianti (1) e (2) impongono alle imprese con diritto al rimborso di concludere una convenzione sugli obiettivi vincolante con la Confederazione. In questo caso sarebbe ipotizzabile, da un lato, che questa convenzione fosse effettuata senza prescrivere un obbligo di investimento e, dall’altro, che l’importo della restituzione dovesse essere investito in parte (ad es. il 20 %) o completamente (100 %) nell’efficienza energetica (variante 2). Più è elevata la percentuale dell’obbligo di investimento fissata nella variante (2), minore è il margine di manovra di un’impresa per investire il supplemento restituito direttamente nelle misure che servono a mantenere la competitività. Tuttavia, a questo compromesso tra efficienza energetica e garanzia diretta della competitività dovrebbe contrapporsi il fatto che un impegno ad effettuare un investimento in misure di efficienza energetica comporta un minor consumo di energia. Ciò riduce parzialmente i costi di opportunità del capitale impiegato che si sono generati.
Nella scelta della variante per impostare una controprestazione si deve prestare attenzione al fatto che i costi che ne derivano per le imprese interessate non siano troppo elevati per non minare l’intenzione dell’esenzione (nessuna limitazione della competitività internazionale). La complessità delle possibilità di esenzione in materia di adempimento varia a seconda dei casi. Indicazioni più precise sono fornite al numero 5.2.4.
Ridistribuzione dei proventi della tassa sull’energia
I proventi della tassa sull’energia vengono restituiti nella forma di una ridistribuzione ai bilanci e alle imprese o sono compensati con riduzioni di imposte e tasse. Per le imprese esonerate da questa tassa si pone la questione se abbiano anche diritto alla ridistribuzione. In linea di principio, per ottenere l’esenzione le imprese devono fornire una controprestazione, contribuendo in questo modo al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici. A seconda dell’entità delle controprestazioni ancora da definire può essere giustificato che beneficino anche della ridistribuzione. Inoltre, devono essere considerate anche le spese di esecuzione. A seconda del tipo di ridistribuzione ai bilanci e alle imprese un’esclusione delle imprese esonerate sarebbe realizzabile solo sostenendo costi abbastanza elevati.
5.2.3 Effetti su efficacia, efficienza e distribuzione
Ecoplan (2013) ha esaminato le ripercussioni sull’economia nazionale di diverse deroghe alle eccezioni. Le tre varianti contemplano disposizioni da limitative a molto ampie. La variante media corrisponde in gran parte alla deroga alle eccezioni proposta. Mentre la variante limitativa è relativamente restrittiva, quella più ampia nel settore energetico prevede esenzioni molto estese. Le analisi effettuate sono partite dal presupposto che le imprese esonerate70 debbano concludere una convenzione sugli obiettivi. In questo contesto si è ipotizzato uno scenario in cui queste convenzioni sono efficaci71 e un altro scenario in cui meno della metà lo sono. Lo studio si prefiggeva di dimostrare a titolo esemplificativo come l’estensione delle deroghe alle eccezioni si ripercuota sull’economia, i settori e la popolazione.
70 Nel modello hanno potuto essere esonerati dalla tassa sull’energia interi settori, non singole imprese. Pertanto, di seguito si parla dei settori esonerati invece delle imprese.
71 Si parte dal presupposto che nel caso di convenzioni sugli obiettivi o di impegni di riduzione funzionanti si possa raggiungere una riduzione delle emissioni di CO2 o del consumo di elettricità fino al costo limite pari al
50 per cento delle singole tasse.