Progetto

Consultazione 2014/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Costruzione ed esercizio 742.141.1

4Le porte frontali di intercomunicazione che si trovano alle estremità del treno devono essere assicurate contro l’apertura involont aria.

Art. 54 Requisiti particolari per ferrovie a cremagliera

1La sicurezza contro il deragliamento dei veicoli e dei convogli di ferrovie a cremagliera dev’essere garantita sull’intera tratta e in ogni caso estremo prevedibile.

2Il DATEC stabilisce i requisiti particolari nei seguenti settori:

a. organi di trazione e di repulsione:

1. formazione in coppia,

2. nessuna formazione in coppia;

b. freni:

1. locomotori,

2. convogli,

3. materiale rotabile rimorchiato,

4. trazione multipla,

5. dispositivi di sicurezza,

6. carrozze e vagoni.

Art. 55 Requisiti particolari per le tramvie

Il DATEC stabilisce i requisiti particolari per le tramvie nei seguenti settori:

a. freni;

b. protezione contro le collisioni.

Sezione 4: Veicoli speciali

Art. 56 Generalità

1Sono veicoli speciali i veicoli di servizio come pure i veicoli a vapore e i veicoli storici.

2I veicoli speciali possono essere impiegati su tratte sia interoperabili sia non interoperabili.

3Devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.

4Vengono autorizzati secondo le disposizioni della sezione 3, sempreché queste non si oppongano all’interoperabilità nell’ambito del settore d’impiego considerato.

Art. 57 Veicoli di servizio

1I veicoli di servizio sono veicoli speciali utilizzati per la costruzione, la manutenzione e l’ispezione della sovrastruttura, dei manufatti, del piano stradale ferroviario, della piattaforma e degli impianti della linea di contatto.

2Se i veicoli di servizio sono impiegati come apparecchiature di lavoro vanno stilati i necessari attestati di sicurezza.

Art. 58 Veicoli a vapore e veicoli storici

1I veicoli a vapore e i veicoli storici devono essere gestiti e mantenuti in modo che sia possibile svolgere un esercizio ferr oviario sicuro e affidabile sull’infrastruttura da percorrere.

2I veicoli a vapore devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che si tenga conto dei pericoli specifici della caldaia a vapore e sotto pressione.

3Per quanto concerne l’installazione di nuovi sistemi in veicoli storici e la modifica di sistemi in tali veicoli sono determinanti le prescrizioni valide al momento dell’installazione o della modifica.

4Per il rimanente si applicano gli articoli 50–55.

Art. 59 – 70

Abrogati

Art. 83

Abrogato