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Consultazione 2014/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) · 8 pagine

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Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

Modifica del xx xxxx 2015

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 novembre 19831 sulle ferrovie è modificata come segue:

Sostituzione di termini

In tutta l’ordinanza «immatricolato» è sostituito con «autorizzato».

In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 76 e 77, «composizione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «convoglio».

Art. 4 lett. d

A complemento della presente ordinanza si applica segnatamente:

d. l’ordinanza del 14 marzo 20082 sull’approvvigionamento elettrico.

Art. 5i cpv. 4

4Non devono essere iscritti nel registro i veicoli di servizio (art. 57) che possono circolare sia su rotaia sia su strada (veicoli str adarotaia) e quelli che sono smontabili e rimontabili.

Art. 10 cpv. 3

3Provvedono a un dimensionamento ottimizzato sul piano energetico delle proprie costruzioni, dei propri impianti e veicoli come pure a un esercizio efficiente sotto il profilo energetico.

Art. 15 cpv. 2

2Per il rimanente si applica l’ordinanza del 17 dicembre 20143 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.

Art. 15a cpv. 1 lett. b

1Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle nuove costruzioni, alle modifiche e ai rinnovi, nonché all’esercizio di:

b. veicoli utilizzati sulle tratte interoperabili, ad eccezione dei veicoli speciali.

Art. 15f cpv. 1

1L’UFT tiene un registro contenente le informazioni necessarie per l’uso dell’infrastruttura e conforme alle specifiche dell’allegato alla decisione di esecuzione 2014/880/UE4 (registro dell’infrastruttura).

Art. 28 Impianti sotterranei

1Negli impianti sotterranei quali gallerie e gallerie di protezione come pure nelle stazioni sotterranee e alle fermate devono essere adottate misure specifiche per il salvataggio delle persone.

2Nelle gallerie e gallerie di protezione si devono installare a distanze regolari delle nicchie di protezione per il personale, le quali vanno contrassegnate in modo ben visibile. Si può rinunciare alle nicchie qualora la sicurezza del personale sia garantita da altre misure.

Art. 42 cpv. 1

1Gli impianti elettrici delle ferrovie devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose si ano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili. Gli impianti elettrici sono descritti in dettaglio nell’allegato 4.

1 RS 742.141.1

2 RS 734.71

3 RS 742.161

4 Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489.