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Consultazione 2014/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) · 8 pagine
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742.141.1 Ferrovie
Art. 44 lett. g
Abrogato
Capitolo 3: Veicoli
Sezione 1: Requisiti essenziali
Art. 47
1I veicoli devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sia possibile svolgere un esercizio ferroviario sicuro e affidabile sull’infrastruttura da percorrere.
2La sagoma limite dei veicoli e dei carichi si determina in base alla sagoma di riferimento prevista nell’allegato 1.
Sezione 2: Veicoli interoperabili
Art. 48
1I veicoli interoperabili sono i veicoli impiegati sulle tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1 lett. a).
2Ai veicoli interoperabili si applicano le disposizioni del capitolo 1a. Fanno eccezione i veicoli speciali (art. 56–58).
3L’UFT pubblica le prescrizioni tecniche nazionali notificate (art. 23f cpv. 2 Lferr).
Sezione 3: Veicoli non interoperabili
Art. 49 Generalità
1I veicoli non interoperabili sono i veicoli impiegati sulle tratte non interoperabili.
2I veicoli a scartamento normale che percorrono tratte interoperabili solo in un settore molto ristretto, come una stazione o un binario di raccordo, possono essere autorizzati, su domanda, a circolare su queste tratte secondo le disposizioni della presente sezi one, sempreché queste non si oppongano all’interoperabilità nell’ambito del settore d’impiego considerato.
Art. 50 Parti e sistemi elettrici
1Le parti e i sistemi elettrici dei veicoli devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.
2I locomotori e le carrozze-pilota devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza. Devono essere compatibili con gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche. I requisiti che devono soddisfare gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche installati sui veicoli sono retti dagli articoli 38 e 39.
Art. 51 Parti e sistemi meccanici
1Le parti e i sistemi meccanici dei veicoli devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli e che essi sostengano le sollecitazioni a cui sono sottoposti durante l’intera durata di vita prevista.
2Le cabine di guida e gli scompartimenti viaggiatori dei veicoli devono essere concepiti, sotto il profilo della resistenza strutturale alle deformazioni, in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.
Art. 52 Sistemi dei freni
1I freni dei veicoli ferroviari devono permettere di viaggiare in modo sicuro alla velocità prescritta e garantire in ogni momento l’arresto sicuro del veicolo.
2Lo sforzo di frenatura dev’essere dimensionato in funzione del coefficiente medio di aderenza esistente tra la ruota e la rotaia.
3L’azione frenante non deve essere pregiudicata dall’usura, dal molleggiamento e da altri sistemi dei veicoli. Deve poter essere controllata mediante una prova dei freni da fermo.
4Un freno di stazionamento deve impedire la messa in marcia involontaria dei veicoli.
Art. 53 Sistemi delle porte
1Le porte d’accesso devono essere conformi all’esercizio effettuato, devono poter essere utilizzate senza pericolo, essere munite di dispositivi di chiusura efficaci ed essere assicurate contro un’apertura involontaria.
2Le porte devono essere munite di dispositivi che segnalano nella cabina di guida lo stato di «porte chiuse» e di dispositivi di protezione per evitare che persone rimangano incastrate tra le porte.
3Le porte laterali scorrevoli dei bagagliai e degli scompartimenti bagagliai devono essere munite di un dispositivo che impedisca la loro chiusura involontaria. Quando le stesse sono aperte, deve essere possibile applicare una barra di protezione.