Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) · 8 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dei trasporti UFT
Stato: 3 giugno 2015
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Indagine conoscitiva sulla revisione parziale
dell’ordinanza sulle ferrovie (Oferr)
Rapporto esplicativo Entrata in vigore prevista: 1° luglio 2016 (all. 7 Oferr: 1° gennaio 2016)
____________________________________________________________________________________________________________ N. registrazione/dossier: BAV-511.3-00008/00001/00004/00004/00003
1. Premessa
La validità in tutta Europa di direttive tecniche uniformi garantisce la circolazione ininterrotta dei treni oltre i confini nazionali. Con la riforma delle ferrovie 2.2 la Svizzera ha recepito importanti elementi delle direttive UE sull’interoperabilità e la sicurezza. L’entrata in vigore di singole parti avviene in modo scaglionato, mentre la maggior parte delle modifiche è stata introdotta il 1° luglio 2013.
Mediante la presente revisione parziale dell’ordinanza sulle ferrovie (Oferr) si intende dare una nuova struttura al capitolo «Veicoli» sulla base della riforma delle ferrovie 2.2. Ora i veicoli vengono distinti in due tipi: interoperabili e non interoperabili. La costruzione, l’esame e l’autorizzazione dei veicoli interoperabili devono essere conformi alle prescrizioni e ai processi valevoli a livello internazionale (specifiche tecniche di interoperabilità, STI) e alle prescrizioni tecniche nazionali notificate (PTNN-CH). Invece i veicoli non interoperabili devono tuttora essere costruiti, esaminati e autorizzati in conformità alle prescrizioni dell’Oferr e alle pertinenti disposizioni d’esecuzione (DE-Oferr1).
Le modifiche previste dall’attuale revisione dell’Oferr saranno pubblicate all’inizio del 2016 ed entreranno in vigore il 1° luglio 2016. Per contro si intende porre in vigore già dal 1° gennaio 2016 l’allegato 7 dell’Oferr contenente il riepilogo aggiornato delle STI applicabili.
Parallelamente alla presente revisione parziale dell’Oferr, vengono riviste le DE-Oferr e l’ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis).
2. Commenti alle singole disposizioni
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Sicurezza
Art. 4 Prescrizioni complementari
Lett. d
A complemento dell’Oferr si applica anche l’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico la cui revisione del 3 giugno 2014 comprende il campo di applicazione relativo agli impianti di trasporto della corrente di trazione da 132 kV e stabilisce segnatamente lo statuto di consumatore finale per la rete di trasporto, i convertitori di frequenza e il proprio fabbisogno.
1 RS 742.141.11