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Consultazione 2014/114: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) · 6 pagine
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Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori
(Ordinanza sugli ascensori, OAsc)
del …
Il Consiglio federale svizzero
visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
e l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE);
e della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
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Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 2014/33/UE5 (direttiva UE sugli ascensori):
a. l’immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori nonché la vigilanza del mercato di questi prodotti;
b. la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori nonché la vigilanza del mercato di questi prodotti.
2 Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori. L’articolo 1 comma 3 della direttiva UE sugli ascensori è applicabile per analogia. In luogo del diritto europeo, a cui la direttiva UE sugli ascensori rimanda, valgono i testi legislativi svizzeri conformemente al numero 2 dell’allegato.
3 Valgono le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sugli ascensori. In luogo delle definizioni citate nell’articolo 2 numeri 13–15 della direttiva UE sugli ascensori valgono le corrispondenti definizioni della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Vale inoltre la concordanza terminologica riportata in allegato al numero 1.
4 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, per gli ascensori e per i componenti di sicurezza per ascensori, valgono le disposizioni dell’Ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
Art. 2 Condizioni per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio
1 Gli ascensori possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se:
a. non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, quando sono installati e mantenuti in modo corretto nonché utilizzati secondo destinazione e in condizioni ragionevolmente prevedibili; e
b. soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5 comma 1 e all’allegato I della direttiva UE sugli ascensori7.
2 I componenti di sicurezza per ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato e in servizio soltanto se:
a. non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, quando sono installati e mantenuti in modo corretto nonché utilizzati secondo destinazione e in condizioni ragionevolmente prevedibili; e
b. soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5 comma 2 e all’allegato I della direttiva UE sugli ascensori.
Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione
1 Per la valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori valgono i princìpi e le procedure di cui agli articoli 14–17 e agli allegati I, II e IV–XII della direttiva UE sugli ascensori8 cui rimandano questi articoli. In luogo del diritto europeo, a cui la direttiva UE sugli ascensori rimanda, valgono i testi legislativi svizzeri conformemente al numero 2 dell’allegato.
RU ..........
1 RS 930.11
2 RS 832.20
3 RS 734.0
4 RS 946.51
5Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
6 RS 930.111
7 Cfr. nota art. 1 cpv. 1.
8 Cfr. nota art. 1 cpv. 1. 2014–......