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Consultazione 2014/114: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) · 6 pagine
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2 Il registro degli ascensori contiene i dati necessari all’adempimento dei compiti connessi alla vigilanza del mercato, ma almeno i dati di cui all’articolo 7 capoverso 2.
3 L’organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, i dati di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti, ma almeno i dati di cui all’articolo 7 capoverso 2.
Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’Ordinanza sugli ascensori del 23 giugno 199912 è abrogata.
Art. 10 Disposizioni transitorie
1 Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi in servizio o essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 20 aprile 2016.
2 Le decisioni e gli attestati degli organismi di valutazione della conformità redatti ed emessi secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
12 RU 1999 1875, 2000 187, 2005 4265, 2008 1785, 2010 2583, 2011 1755