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Consultazione 2014/114: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) · 6 pagine

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2 Non vale l’obbligo di apporre la marcatura CE. Se la marcatura CE è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, può essere mantenuta. Per l’apposizione di ulteriori dati e marcature si applica l’articolo 19 commi 3-5 della direttiva UE sugli ascensori UE.

3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza

a. essere accreditati ai sensi dell’Ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);

b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure

c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

4 Il capitolo 3 (art.24-34c) dell’OAccD disciplina le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione.

Art. 4 Disposizioni sugli operatori economici

1 Gli obblighi dei seguenti operatori economici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori10:

a. installatori: articolo 7;

b. fabbricanti: articolo 8;

c. rappresentanti autorizzati: articolo 9;

d. importatori: articolo 10;

e. distributori: articolo 11.

2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori o ai distributori è disciplinata dall’articolo 12 della direttiva UE sugli ascensori.

3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti degli organi di controllo è disciplinata dall’articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

L’articolo 6 LSPro disciplina la designazione delle norme tecniche. La Segreteria di Stato dell’economia è competente.

Art. 6 Vigilanza del mercato

1 La vigilanza del mercato relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori è disciplinata dagli articoli 20-28 dell’OSPro11.

2 Nel caso di componenti o impianti elettrici, le competenze in materia di sorveglianza del mercato sono disciplinate dalla legislazione sull'elettricità.

Art. 7 Notifica di ascensori immessi sul mercato

1 L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) i nuovi ascensori che intende immettere sul mercato entro 30 giorni dall’immissione sul mercato.

2 Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. l’impresa che commercializza gli ascensori;

b. l’indirizzo del luogo di montaggio;

c. la data dell’immissione sul mercato;

d. a seconda del tipo di ascensore:

1. l’ambito di impiego (nell’impresa/fuori dell’impresa);

2. il tipo di trazione (elettrica, idraulica; con/senza sala macchine);

3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.

Art. 8 Registro degli ascensori

1 Il DEFR designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori per la vigilanza del mercato (organo di registrazione).

9 RS 946.512

10 Cfr. nota art. 1 cpv. 1.

11 RS 930.11