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Consultazione 2014/114: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) · 6 pagine
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2 Non vale l’obbligo di apporre la marcatura CE. Se la marcatura CE è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, può essere mantenuta. Per l’apposizione di ulteriori dati e marcature si applica l’articolo 19 commi 3-5 della direttiva UE sugli ascensori UE.
3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza
a. essere accreditati ai sensi dell’Ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
4 Il capitolo 3 (art.24-34c) dell’OAccD disciplina le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione.
Art. 4 Disposizioni sugli operatori economici
1 Gli obblighi dei seguenti operatori economici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori10:
a. installatori: articolo 7;
b. fabbricanti: articolo 8;
c. rappresentanti autorizzati: articolo 9;
d. importatori: articolo 10;
e. distributori: articolo 11.
2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori o ai distributori è disciplinata dall’articolo 12 della direttiva UE sugli ascensori.
3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti degli organi di controllo è disciplinata dall’articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori.
Art. 5 Definizione delle norme tecniche
L’articolo 6 LSPro disciplina la designazione delle norme tecniche. La Segreteria di Stato dell’economia è competente.
Art. 6 Vigilanza del mercato
1 La vigilanza del mercato relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori è disciplinata dagli articoli 20-28 dell’OSPro11.
2 Nel caso di componenti o impianti elettrici, le competenze in materia di sorveglianza del mercato sono disciplinate dalla legislazione sull'elettricità.
Art. 7 Notifica di ascensori immessi sul mercato
1 L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) i nuovi ascensori che intende immettere sul mercato entro 30 giorni dall’immissione sul mercato.
2 Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. l’impresa che commercializza gli ascensori;
b. l’indirizzo del luogo di montaggio;
c. la data dell’immissione sul mercato;
d. a seconda del tipo di ascensore:
1. l’ambito di impiego (nell’impresa/fuori dell’impresa);
2. il tipo di trazione (elettrica, idraulica; con/senza sala macchine);
3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.
Art. 8 Registro degli ascensori
1 Il DEFR designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori per la vigilanza del mercato (organo di registrazione).
9 RS 946.512
10 Cfr. nota art. 1 cpv. 1.
11 RS 930.11